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Resumen de Il minore vittima di abusi sessuali e le garanzie del giusto processo penale

Eleonora Luzi, F. Esposito, F. Damato, M. Cestari, S. Ricci, Loredana Petrone

  • English

    Criminal proceedings concerning the assessment of sexual abusive behaviour affecting minors includes, among its most delicate stages, the collection of the young victim’s statements, especially if the victims are in their earliest years.The collection of a minor’s testimony must follow rules and procedures whose main goal is to safeguard the minor.Up to now, Italian Criminal Justice System does not provide an organic system for the Young victim’s protection; on the part of the legislator, there is a lack of specific rules and regolations for the minor’s testimony.According to Article 196, paragraph 1 and 2 of the Italian Code of Criminal Procedures, “every person is competent to testify,” but “in order to evaluate the witness’ statement, the judge can order appropriate verifications using all lawful means, even ex officio.”More effectively, Article 10 of the Carta of Noto recommend, for children under 12 and apart from exceptional cases, “that a valuation must always occur in order to verify the victim’s fitness to testify about the matters,” unless the judge can evaluate the reliability of the testimony.Therefore, is it possible for the judge to establish the truthfulness of the minor’s testimony apart from a technical advice of an expert, that is without making a psychological evaluation of the child first?” The prevailing jurisprudential orientation in recent years confirms the prevalence of the so-called principle of the all-encompassing evaluation, whereby “on the subject of sexual offenses against young children, it is illegal, for violation of the principle of the formation of evidence in contradictory, the refusal of judge to arrange a psychological examination, in order to ascertain the adherence to the reality or not of the narration of the facts, depending on possible fanciful elaborations of the age or of the personological structure of the minor2”.

  • italiano

    Nei procedimenti penali aventi ad oggetto l’accertamento della condotta di abuso sessuale a danno di minore, fra le fasi più delicate, vi è quella inerente l’acquisizione delle dichiarazioni della giovane vittima specie se in tenera età.E’ pacifico che l’assunzione della testimonianza di un minore, perché tale, deve avvenire con criteri e modalità che abbiano quale obiettivo principale, quello della tutela del minore stesso. Il sistema penale italiano a tutt’oggi rileva l’assenza di un organico sistema di protezione del minore vittima di abusi; manca una specifica disciplina da parte del legislatore, della testimonianza del soggetto minore di età.Secondo quanto disposto dall’art. 196, comma 1 e 2 c.p.p.“Ogni persona ha la capacità di testimoniare” tuttavia “qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità física o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”.Più efficacemente la Carta di Noto all’art. 10 raccomanda per i minori di anni dodici e salvo casi eccezionali “che sia sempre disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d’indagine”, salvo al giudice valutare l’attendibilità della testimonianza resa.E’ possibile allora per il decidente, accertare la veridicità della condotta abusante dal racconto del minore, prescindendo dall’ausilio del parere tecnico di un perito, ovvero senza aver prima disposto una perizia psicologica sul bambino?L’orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, conferma il prevalere del principio cosiddetto della valutazione onnicomprensiva, per cui “in tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiu to dei giudice di disporre una perizia psicologica, al fine di accertare l’aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell’età o della struttura personologica del minore”1.


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