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Il giudice dell’esecuzione pronuncia la prescrizione del reato dopo l’illegittimità costituzionale della norma penale: Corte di cassazione, sezione iii, 3 agosto 2017, n. 38961 – pres. Di nicola; Rel. Mengoni

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 2, 2018, págs. 348-355
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • Rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione, che deve rideterminare la pena dopo la pronuncia di incostituzionalità, dichiarare la prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione, nel caso in cui la causa estintiva sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti. Il giudice dell’esecuzione, deve realizzare, nella misura consentita da rapporti non esauriti e con l’esclusione di questi, una doverosa “bonifica” della sentenza irrevocabile, privandola degli elementi “inquinanti” oggetto della declaratoria di incostituzionalità, che debbono essere eliminati ab origine perché tamquam non fuissent; nei medesimi termini, dunque, nei quali si sarebbe pronunciato il giudice della cognizione, qualora intervenuto successivamente alla sentenza della Corte costituzionale.


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