Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di intercettazioni, la mancata sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che ha proceduto alle operazioni non determina inutilizzabilità, in quanto tale inosservanza non rientra tra i casi di cui all’art. 271 c.p.p., ma si configura, invece, come una ipotesi di nullità relativa, eccepibile nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 181 e 182 c.p.p.
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