In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l’utilizzazione del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all’operazione, dato che l’omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall’art. 271, comma primo, c.p.p., ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 c.p.p.
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