In ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., l’opposizione della persona offesa che si limiti a illustrare le ragioni del dissenso senza indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di prova, non può essere, per tale ragione, dichiarata inammissibile, essendo il giudice tenuto alla valutazione delle dette ragioni che, se non inammissibili, determinano la fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p.
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