La nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, prevista dall’art. 299, comma 2-bis, c.p.p. al fine di individuare l’ambito di applicabilità dell’obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, riguarda tutti i delitti maturati nell’ambito di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete possibilità di intimidazione o di ritorsioni. (Fattispecie relativa a rapine in danno di due banche, nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento con cui il tribunale, in funzione di giudice dell’appello cautelare, aveva dichiarato inammissibile l’istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare in quanto non notificata dall’indagato ai legali rappresentanti dei predetti istituti di credito).
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