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Resumen de I termini per il deposito della motivazione dell’ordinanza nel giudizio di rinvio cautelare: Corte di cassazione, sezioni unite, 20 luglio 2017, n. 47970 – pres. Canzio; Rel. Izzo

  • Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., a pena di perdita di efficacia della misura, e non nel più lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, previsto dall’art. 309, comma decimo, c.p.p.


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