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Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC

    1. [1] Università San Pio V di Roma
  • Localización: Diritto Processuale Amministrativo, ISSN 0393-1315, Anno 35, Nº. 2, 2017, págs. 381-449
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • English

      The article deals with the new powers of ANAC (the Italian Anti-Corruption Authority) in the public procurement sector, according to articles 211 and 213 of the new public contracts code issued in 2016. These powers include the issuing of guidelines, both binding and non-binding, and the so-called opinion in pre-litigation (precontenzioso) and recommendation.

      The paper tries to identify the correct balance between ANAC's decision, on the one hand, and the judiciary control exerted by the TAR and the Council of State on the other hand. Moving from an approach which stresses the historical and fundamental role of the judiciary as the main "regulator" of this sector, the author examines the nature of the new duties of the Anti- Corruption body, which, in this case, operates primarily in order to guarantee efficiency and legitimacy in the field of public procurement. After having made a distinction between binding guidelines, qualified as proper regulation ("regolamenti") and source of law, and non-binding guidelines, treated as "circolari" (ministerial instructions), the article explains why in both situations the guidelines are capable of producing, in any case, a legal effect, despite belonging to the "soft-law area". Therefore, judicial control should be as efficient as it was previously in this sector of the Italian legal system. A similar sort of balance should be granted in relation to the single-case powers on the basis of the opinion in the "precontenzioso" and the recommendation, due to the fact that the new public contracts code has stressed the binding effect of these two powers. Indeed, their original exclusive nature of ADR (Alternative Dispute Resolution) tools has been replaced with an indisputable mandatory effect.

    • italiano

      L'articolo tratta i nuovi poteri di ANAC (Autorità nazionale Anti Corruzione) nel settore dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dagli articoli 211 e 213 del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016. Questi poteri comprendono l'emanazione di linee guida, sia vincolanti che non vincolanti, ed i cosiddetti pareri nel precontenzioso e le raccomandazioni. Il lavoro cerca di identificare il corretto equilibrio tra la decisione dell'ANAC, da una parte, e il sindacato giurisdizionale esercitato dal TAR e dal Consiglio di Stato, dall'altra parte. Partendo da un approccio che sottolinea il ruolo storico e fondamentale della giurisdizione amministrativa come il principale "regolatore" del settore, l'autore esamina la natura dei nuovi compiti dell'Autorità anti corruzione, la quale, in questo caso, opera in primo luogo allo scopo di garantire efficienza e legittimità nel campo dei contratti pubblici Dopo aver fatto una distinzione tra linee guida vincolanti, qualificate come veri e propri regolamenti e fonti del diritto, e linee guida non vincolanti, assimilabili alle circolari ministeriali, l'articolo spiega perché in entrambe le situazioni le linee guida sono capaci di produrre in ogni caso una loro propria efficacia giuridica, nonostante la loro appartenenza all'area della c.d. soft law. Pertanto, il controllo giurisdizionale dovrebbe essere così efficiente come è stato in precedenza in questo settore dell'ordinamento italiano. Un simile equilibrio dovrebbe essere assicurato nei poteri che riguardano i casi singoli e che sono alla base dei pareri del precontenzioso e delle raccomandazioni di ANAC, in considerazione del fatto che il nuovo codice dei contratti pubblici ha previsto un loro effetto vincolante. Infatti, la loro originaria esclusiva natura di strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution) è stata sostituita da un innegabile effetto obbligatorio.


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