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I limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della pubblica amministrazione

    1. [1] Università di Torino
  • Localización: Diritto Processuale Amministrativo, ISSN 0393-1315, Anno 34, Nº. 4, 2016, págs. 981-1008
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • Limits of the judicial review of administrative decisions
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • italiano

      La tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi si afferma nel potere di annullamento, riconosciuto dalla Costituzione italiana come limite dei poteri giurisdizionali verso gli atti d'esercizio della funzione amministrativa. Potere d'annullamento degli atti amministrativi accordato nei casi, modi e con gli effetti previsti dalla legge. A protezione della funzione amministrativa il potere d'annullamento consente di eliminare l'atto ma non di sostituirlo.

      L'annullamento come contrarius actus dell'atto amministrativo è tale a partire dai suoi effetti: azzeramento degli effetti dell'atto annullato e normale efficacia verso i terzi. Le sentenze che sostituiscono l'atto amministrativo nella giurisdizione di merito sono da considerarsi ragionevoli eccezioni al potere che consente di annullare ma non di sostituire l'atto amministrativo. Il potere d'annullamento nega ogni diretta responsabilità della giurisdizione nelle scelte dell'amministrazione. Non è solo questione di rispetto del principio della tripartizione dei poteri, ma bisogna ricordare che è essenziale salvaguardare la terzietà della giurisdizione (art. 111, co. 2°, Cost.), l'autonomia dell'amministrazione pubblica (art. 118, co. 1°, Cost.) e il principio di responsabilità dell'amministrazione e dell'amministratore pubblico (art. 28, Cost.).

    • English

      The Italian Constitution recognizes the power of annulment of administrative decisions as a paradigm of the judicial review of the administrative power. Both the civil and the administrative Courts can annul an administrative decision "in accordance with and for the purpose of the law" as set by the Italian Constitution. According to the principle of separation of powers, a Court may cancel an administrative decision but cannot replace it in lieu of the public administration. The annulment is a contrarius actus with respect to the administrative decision: it cancels its effects, usually affecting third parties, too. Only rarely judgments can replace the administrative decisions: in such cases the judicial decisions are reasonable exceptions to power of annullment. The power of annullment entails no direct liability of the jurisdiction in administrative choices. The question is not much to emphasize the separation of powers but rather to underline the impartiality of the judiciary (art. I l i , para. 2, Italian Constitution), the autonomy of the public administration to exercise governamental functions (art. 118, para. 1, Italian Constitution) and the basis of the public administration's liability and accountability (art. 28, Italian Constitution).


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