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Resumen de Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo: (a margines del problema dell'intangibilità del giudicato)

Andrea Carbone

  • Il presente saggio ha ad oggetto l'esame dei rapporti tra gli ordinamenti sovrannazionali e l'ordinamento nazionale nel caso in cui a livello internazionale sia stato istituito un particolare organo giudiziale, a cui è stato deputato il compito di assicurare l'applicazione della relativa normativa internazionale, in via esclusiva o come controllo del sindacato effettuato dai vari organi giurisdizionali nazionali; in questa ipotesi, lì rapporto tra gli organi giurisdizionali internazionali e gli organi nazionali descrive la modalità attraverso la quale i vari sistemi processuali trovano la loro integrazione e, conseguentemente, l'effettiva tutela delle differenti situazioni giuridiche garantite nei diversi livelli dell'ordinamento viene assicurata.

    In particolare, si esamina i l rapporto tra Corte europea dei diritti dell'uomo e giudici nazionali, comparandolo a quello tra questi ultimi e le Corti dell'UE (sez. I). A fronte del diverso sistema di raccordo tra organi giurisdizionali, infatti, è possibile registrare un diverso modo di atteggiarsi anche del rapporto tra decisione del giudice sovrannazionale e giudicato nazionale, e, quello che più conta ai nostri fini, dei rimedi per far fronte ad una possibile discrasia tra i due. Dopo aver dedicato la nostra analisi ad evidenziare come il problema, in relazione alla CEDU, sia di grande importanza, in ragione della rilevanza che il diritto europeo-convenzionale riveste per il nostro diritto amministrativo (sez. I I ) , si valuta se lo strumento della revocazione possa costituire i l mezzo attraverso i l quale realizzare il raccordo tra decisione CEDU e giudicato nazionale, come prospettato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 2 del 4 marzo 2015, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c. in ragione della mancata previsione di un'ipotesi di revocazione della sentenza che faccia riferimento alla necessarietà di conformarsi ad una decisione definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel far ciò, si evidenziano le differenze, rilevanti, con il ruolo che detto mezzo di impugnazione sarebbe invece idoneo a ricoprire laddove previsto in relazione al rapporto tra diritto dell'UE e giudicato nazionale (sez.. I I I ) .


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