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Resumen de Indulgentia principis ed emenda: Aspetti della politica criminale nell’Impero Romano tra IV e VI sec. D.C.

Francesco Fasolino

  • italiano

    Tra il IV e il VI secolo d.C., con la comminazione delle pene vengono perseguiti, consapevolmente, non soltanto obiettivi di difesa dell’ordine sociale e di prevenzione generale ma, a differenza di quanto sin qui ritenuto dalla communis opinio, anche una funzione di emenda, da intendersi in una gamma molteplice di significati che va da quello, minimale, presente già nella riflessione dei giuristi severiani, di effetto positivo della condanna per il reo a quello, ben più pregnante, riscontrabile nella legislazione imperiale, di correzione e ravvedimento del delinquente. Alla luce di questo più ampio disegno complessivo di politica criminale si può comprendere meglio, allora, la ratio dei provvedimenti di indulgentia che gli imperatori adottarono sempre più di frequente, dando luogo ad una vera e propria consuetudine, in occasione della Santa Pasqua: anche attraverso di essi, infatti, il legislatore mira, per l’appunto, all’emenda del reo, in piena adesione ai principi della religione cattolica. Il perseguimento di tale finalità fa sì che gli atti di clemenza imperiale di quest’epoca non siano espressione di mero arbitrio politico del sovrano bensì ma giustificano e fondano l’indulgenza del princeps coerentemente con l’assetto valoriale su cui si fonda il sistema penale dell’epoca.

  • English

    Between the 4th and 6th centuries AD, with the punishment of the crimes, had consciously pursued not only objectives of defense of the social order and of general prevention but, unlike what is considered by the communis opinio, also a function of amend, to be understood in a wide range of meanings ranging from the minimal, already present in the reflection of the Severian jurists to that much more significative, found in imperial legislation, as correction and repentance of the delinquent. In the light of this broader drawing of criminal policy, we can better understand the ratio of the indulgence measures that emperors adopted more and more frequently, to make it a habitual custom, during Holy Easter: even through them, in fact, the legislator aims at the delinquent amend, in full compliance with the principles of Catholic religion. The pursuit of this purpose means that the acts of imperial clemency of this era are not an expression of the mere political arbitrariness of the sovereign but they justify and base the indulgence of the emperors in a coherent manner with the value system on which the criminal system is founded in that historical period.


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