In relazione ai beni costituenti la massa fallimentare, legittimato alla proposizione della querela non è solo il curatore, ma anche il proprietario, che è privato, col fallimento, dell’amministrazione e disponibilità dei beni (L. Fall., art. 42), ma non della proprietà e, secondo quanto insegna la giurisprudenza civile, nemmeno del possesso, giacché la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione ope legis delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo.
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