La novella dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che, per la deduzione dei vizi della motivazione, il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova. In tal modo la Corte di cassazione ha accesso agli “altri atti del processo” purché il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica e sia dettagliatamente indicato o allegato al ricorso
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