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Resumen de Waregang (Rotari 367): straniero sotto il mundio regio?

Giovanna Princi Braccini

  • Nelle norma in questione dell'Editto di Rotari si parla di stranieri (waregang) che vengono tutelati dal sovrano (sub scuto potestatis nostrae). Contro le interpretazioni che ritengono la norma relativa a una categoria particolare di stranieri, individuati come 'rifugiati', si sostiene che essa si applica per qualsiasi straniero che goda all'interno del regno di uno statuto regolare: essa si riferirebbe perciò alla condizione giuridica che qualsiasi straniero acquisisce nel momento in cui giunge nel regno dei Longobardi, indipendentemente dalle motivazioni. Il diritto alla protezione che lo straniero ottiene non è in questo modo diverso da quello che il re è tenuto a dare ai suoi sudditi più deboli e più fragili, come i minori e le donne quando questi non abbiano altra persona che si assuma il loro mundio.


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