È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 197-bis, comma 6, c.p.p. nella parte in cui prevede l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p. anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell’art. 197-bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo l’art. 197-bis, comma 3, c.p.p., nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore in favore delle medesime persone.
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