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Messa alla prova: dal computo della pena massima vanno escluse le circostanze: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1º Settembre 2016, n. 36272 - Pres. Canzio; Rel. Fidelbo

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 2, 2017, págs. 283-288
  • Idioma: italiano
  • Enlaces
  • Resumen
    • Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile l’istituto della sospensione con messa in prova, il richiamo contenuto nell’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato


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