L’Autore, nell’affrontare la complessa problematica relativa alla disciplina applicabile successivamente all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis legge fallim., prospetta soluzioni in parte difformi da quelle adottate dal Tribunale fallimentare di Napoli con il decreto del 4 febbraio 2016, in particolare ritenendo sia da escludere (come per il concordato preventivo) che per dichiarare il fallimento occorra prima risolvere o annullare l’accordo omologato.
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