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Resumen de Brevi note sulla prededucibilità dei crediti per compensi professionali sorti in funzione di una procedura concorsuale

Giuseppe Verna

  • L’articolo tratta la prededucibilità, ex art. 111, comma 2, legge fallim., dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali. Normalmente, avendo la prestazione professionale per oggetto un’obbligazione di mezzi, il risultato utile è, per il committente, oggetto di valutazione prognostica, fatta prima della conclusione del contratto. Il risultato utile è anche oggetto di verifica da parte degli organi fallimentari con riferimento al compimento della prestazione (e quindi al momento d’insorgenza del credito) per valutare l’eventuale esistenza di un nesso eziologico fra carente diligenza-perizia del professionista e mancato raggiungimento di un risultato utile, tali da incidere sull’an o sul quantum debeatur. Pertanto fatti ed atti, verificatisi dopo (spesso diversi mesi) il compimento della prestazione strumentale per l’accesso alla procedura concorsuale, non possono influire sul contratto e degradare il credito da prededucibile a privilegiato.


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