Una linea interpretativa affacciatasi nella prassi pretende che l’immediato “cautelare” presupponga un giudizio definitivo sulla vicenda custodiale che comprende la verifica dinanzi alla Corte di cassazione; invece, la disciplina, intesa alla lettera, non si spinge a tanto, contemplando solo la necessità che la misura si stabilizzi tramite la conferma ottenuta in sede di riesame. Le implicazioni della lettura estensiva sono interessanti, anche per le ricadute sul terreno dei vizi del decreto introduttivo e dei possibili controlli; ma gli epiloghi restano meno condivisibili, soprattutto se osservati nella prospettiva dei riflessi sull’art. 303 comma 1 c.p.p.
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