Il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto dell’istanza del difensore di accesso agli atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., se non viene eccepita nell’udienza fissata a norma dell’art. 391 c.p.p.
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