La mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all’esercizio dell’azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. Se, però, l’archiviazione è stata disposta secondo il “vecchio rito”, non trova applicazione l’art. 414 c.p.p. e l’azione penale può ben essere esercitata dallo stesso pubblico ministero sulla base di nuove valutazioni.
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