Analizzando il principio espresso dalle Sezioni Unite – laddove si precisa che la recidiva aggravata prevista dall’art. 99, comma 4, c.p. preclude il patteggiamento “allargato” solo nell’ipotesi in cui questa sia ritenuta applicabile dal giudice – emerge come la semplice contestazione della suddetta aggravante comporti, sulla base degli artt. 444 ss. c.p.p., che la pena (richiesta dall’imputato) per una quantità superiore ai due anni di sanzione detentiva può, di regola, adottarsi all’esito del dibattimento
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