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Il trust non ostacola il sequestro in funzione di confisca: Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 3 febbraio 2011, n. 13276 - Pres. Rotella; Rel. Bruno

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 6, 2011, págs. 44-46
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • La confisca di cui all’art. 11 l. n. 146 del 2006 ed il sequestro preventivo ad essa funzionale, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, hanno ad oggetto beni od altre utilità di cui il reo ovvero l’indagato ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Ne deriva che sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente beni rientranti nella disponibilità dell’indagato, ancorché con feriti in trust, che l’indagato trustee continui ad amministrare conservandone la piena disponibilità. Il trustee non è legittimato a proporre la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo a tutela di beni che, per effetto delle intervenute cessioni, sono definitivamente usciti dalla sfera giuridica del trust. In tal caso, i soggetti terzi aventi diritto alla restituzione sono titolari di autonomo potere di impugnazione.


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