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Resumen de Il nesso causale e il diritto penale del rischio

Giancarlo De Vero

  • English

    The relation between causation and risk develops on three levels. Originally, the concept of risk was used to restrict the outcomes of the sine qua non test. Later on, it took on an indeoendent function which destabilized causation, sometimes explicitly, as is the case when a crime is committed by omission. Other times, this independent function of risk has distorted the principle of causation despite its declared "faithfulness" to the causation dogma, for instance in the I.N.U.S. condition theory and in the "epidemiological evidence" model. In this case, an in-depth analysis (in terms of "alternative investigation") of the link between the harmful events affecting individuals and the criminal conduct would be unhelpful. In principle, the proposal of a criminal law of risk in the strict sense in terms of expliccitly waiving the causation model and eliminating the event from the structure of the crime is more coherent. However, the results of this approach are disappointing when considering the empirical criminal evidence of the " risks of modernity". However, it is still possible to preserve a criminal law based on the natural event, both with regard to the crimes committed by natural persons and to the crimes committed by legal persons, if an independent liability for the latter is recognized.

  • italiano

    La parabola dei rapporti tra causalità e (diritto penale del) rischio si sviluppa lungo tre intervalli. In origine la categoria del rischio si sviluppa lungo tre intervalli. In origine la categoria del rischio ssolve, per il tramite delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento, una funzione servente rispetto al nesso eziologico, rivolta verso una restrizione degli esiti cui condurrebbe di per sé il paradigma condizionalistico. successivamente il rischio riveste una funzione autonoma e destabilizzante del nesso causale, talora esplicita, come avviene nel campo del reato commissivo mediante omissione, talaltra comunque distorsiva ad onta della conclamata 'fedeltà' al dogma causale, come è dato riscontrare in particolare nella teoria della condizione I.N.U.S. e nello stesso paradigma della "evidenza epidemiologica" cui non giova l' approfondimento della riconducibilità alla condotta criminosa degli eventi lesivi a carico di singoli individui nei termini dell'accertamento alternativo'. Più coerente, in via di principio, è la proposta del diritto penale del rischio in senso stretto, come esplicita rinuncia alla categoria della causalità con espunzione dell'evento dalla struttura della fattispecie; ma gli esiti di tale approccio appaiono deludenti a fronte dell'evidenza empirico-criminosa dei 'rischi dells modernit`s'. È tuttavia possibile evitare il congedo del diritto penale dell'evento: ciò tanto in rapporto all'illecito del soggetto individuale, quanto e soprattutto sul piano della valorizzazione di una responsabilità degli enti collettivi 'autonoma', che prescinda dal necessario pressuposto di un reato accertabile in capo alla persona fisica.


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