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Resumen de Se l’imputato non può accedere alle registrazioni al tribunale del riesame è precluso l’impiego dei “brogliacci” confezionati dalla polizia giudiziaria: Corte di cassazione, Sezione VI, sentenza 7 dicembre 2011, n. 45880 – Pres. Agrò; Rel. Conti

  • In mancanza di rilascio di copia delle registrazioni al difensore che ne abbia fatto tempestiva richiesta, il Tribunale non può fondare il suo convincimento sui “brogliacci” di polizia, proprio in quanto non incondizionatamente “surrogatori” della “vera prova” costituita dalle conversazioni o comunicazioni come registrate sul relativi supporti informatici o magnetici. Tali trascrizioni di polizia, benché di per sé legittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitato ambito dell’incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o, se si vuole, probatoriamente ineficaci, il che vale a dire, in termini di effetti concreti, che non sono “utilizzabili” al ini della valutazione della domanda cautelare, inteso il termine “inutilizzabilità” in senso non strettamente tecnico Posta la necessaria distinzione tra mezzo di ricerca della prova (attività di intercettazione), risultato probatorio (conversazioni intercettate) e assunzione della prova (acquisizione del documento-prova) - nel caso in esame è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate (produzione di “brogliacci”-rilascio di copia delle registrazioni) a essere viziato, mentre nessun vizio inicia sia l’attività di ricerca della prova sia il risultato probatorio in sé considerati. Simili conclusioni devono essere tratte con riferimento alle registrazioni di “video-riprese”; anche in tal caso, infatti, può dirsi che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto, e dalla inevitabile interpretazione soggettiva, che di esse si faccia in atti di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatici


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