Funzionale al controllo sul “corretto uso” del potere cautelare, l’istituto del riesame si colloca su un piano strutturale di assoluta autonomia rispetto agli altri mezzi di impugnazione, non essendo, ad esso, estensibili classificazioni fondate sui tradizionali criteri distintivi che investono il rapporto tra impugnazioni di merito e di legittimità. L’espressione “anche nel merito” e il potere di “annullare”, “riformare” o “confermare” il provvedimento anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati, nel definirne l’ambito cognitivo, sono esplicativi della peculiare finalità del rimedio, che esprime l’esigenza di un controllo sul “legale” esercizio di potestà giurisdizionali volte ad incidere su fondamentali prerogative individuali, in attuazione dell’impegno, internazionalmente assunto, di assicurare il diritto di ogni persona d’indirizzare un ricorso a un tribunale affinché decida, entro brevi termini, sulla “legalità” della sua detenzione.
The “riesame” is a very particular remedy, unique among the others, which verifies if precautionary measures – which affect individual rights - have been taken legally, in the respect of Fundamental Constitutional Rights and according to International Conventions of Human Rights: keeping in mind the aim is the way to understand properly the essence of the remedy and the reason why the traditional distinction between “legittimità” and “merito” doesn’t fit it.
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