L’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, quale impedimento materiale dell’imputato a fare ingresso nell’aula d’udienza superiore a qualsiasi sforzo umano e a prescindere dalle condizioni psicofisiche in cui versa la persona; posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa, e che la garanzia sottesa a tale diritto comporta che l’imputato sia in grado di presenziare come parte attiva alla vicenda che lo coinvolge, ad essere esigibile è il solo sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico-fisica incompatibile con tale impegno.
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