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Resumen de È incompatibile il giudice dibattimentale che in precedenza, durante il restituendo gli atti al pubblico ministero rito direttissimo, non ha convalidato l’arresto per insussistenza del reato,: Corte costituzionale, sentenza 21 giugno 2012, n. 153 – Pres. Quaranta; Est. Frigo

  • Non è fondata, nei termini espressi in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 c.p.p., sollevata in riferimento agli articoli 3, 111, comma 2, e 117, comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a celebrare il giudizio dibattimentale del giudice che, già investito della richiesta di convalida dell’arresto e di celebrazione del rito direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico del medesimo imputato, non abbia convalidato l’arresto per insussistenza del reato ed abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. La Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare il principio in forza del quale il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell’imputato, formulando un apprezzamento prognostico (positivo o negativo) in ordine alla sua responsabilità (ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti), diviene incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa; e rilevato che tale principio può considerarsi ormai penetrato, come paradigma “di sistema”, nel vigente ordinamento processuale penale, ne deriva che di esso il giudice rimettente può fare direttamente applicazione nell’ipotesi in esame.


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