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Il potere di veto del pubblico ministero al proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto: Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 23 marzo 2016, n. 12305 – Pres. Gentile; Rel. D’arrigo

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 5, 2016, págs. 139-141
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • Nell’ipotesi prevista dall’art. 469, comma 1 bis, c.p.p. (sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto), non sono esclusi i poteri di veto analoghi a quelli previsti dal primo comma della disposizione medesima, per l’imputato e per il pubblico ministero. La pronuncia di non doversi procedere, di cui all’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., presuppone che tanto l’imputato quanto il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, con conseguente rinuncia alla verifica dibattimentale.


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