L’omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotto avente diritto alla traduzione della stessa, dovendosi equiparare alla mancata effettiva conoscenza contemplata dall’art. 175, comma 2, c.p.p., impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia in quanto ha l’effetto di sospendere i termini di impugnazione da parte dell’imputato fintanto che questi non abbia avuto conoscenza dell’atto in una lingua a lui accessibile.
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