L’attività tecnica, eseguita dalla polizia giudiziaria al ine di esaltare un’impronta digitale non altrimenti visibile, esula dal concetto di “accertamento tecnico non ripetibile” e, dunque, non esige il rispetto delle forme di cui all’art. 360 c.p.p. La disciplina contenuta in tale ultima norma non può essere ascritta nemmeno alla fase di comparazione in quanto il recupero e la conservazione della traccia rendono l’atto reiterabile: la cosa da esaminare conserva nel tempo le proprie caratteristiche e può essere sottoposta a nuovo esame; salvo che l’oggetto del confronto venga alterato o distrutto durante l’esecuzione delle analisi.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados