The Supreme Court, consistent with the prevailing jurisprudence, states that the event of failure notice to the defendant to be assisted by a counsel determines a general nullity (intermediate regime) subject to the terms of deduction established by art. 182 co. 2 c.p.p.
The exception made by the defence with the opposition to the “decreto penale di condanna” is late: it should have been presented with the memories ex art. 121 c.p.p. within five days as established by art. 366 c.p.p.
La Corte di cassazione affronta il tema della sanzione processuale conseguente al mancato avviso alla persona indagata circa la facoltà di essere assistita da un difensore. Collocata nel solco di una giurisprudenza ormai costante, la pronuncia in commento individua nell’omissione dell’avviso di cui all’art. 114 norme att. c.p.p. una nullità di ordine generale a regime intermedio, sottoposta ai termini di rilevabilità e di deducibilità previsti dall’art. 182 comma 2 c.p.p., poiché la parte sottoposta ad accertamento alcolemico è presente all’atto. I giudici di legittimità ritengono l’eccezione formulata dal difensore tardiva, in quanto contestuale all’atto di opposizione al decreto penale di condanna; attraverso richiami giurisprudenziali, precisano che il difensore ben poteva attivarsi tempestivamente, deducendo la nullità per mezzo delle memorie previste dall’art. 121 del codice di rito, nel termine di cinque giorni dal deposito degli atti, di cui all’art. 366 c.p.p
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados