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Lacune ed anomalie nelle regole dell'esame incrociato

  • Autores: Paolo Ferrua
  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 4, 2016, págs. 1-8
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • Gaps and anomalies in direct-examination and cross-examination of witnesses
  • Enlaces
  • Resumen
    • English

      There are several aspects of the direct-examination and cross-examination’s provisions that may be criticized, mostly because of the ambiguous wording of Art. 499. In particular both “questions which may compromise the sincerity of the answers” and “leading questions” are unclear. Moreover, and most of all, the consequences of asking such questions are vague.

    • italiano

      Le vigenti regole sull’esame incrociato si espongono a diversi rilievi critici. Il primo riguarda la mancata previsione di un nuovo controesame come seguito al riesame. Il secondo l’infelice definizione delle domande nocive. Il terzo l’ambigua struttura del divieto di domande suggestive, che ha determinato due opposti, ma parimenti inaccettabili, indirizzi giurisprudenziali. Incerte infine le conseguenze derivanti dalla formulazione di domande nocive o suggestive. Per le prime, lesive della libertà di autodeterminazione si può fondatamente sostenere l’inutilizzabilità delle risposte, nonostante il contrario indirizzo giurisprudenziale; per le seconde tutto dipende dall’interpretazione dell’art. 191 c.p.p. A seconda di come si intende l’espressione prove ‘acquisite’ in violazione dei divieti stabiliti dalla legge – estensivamente: prove ‘ottenute’; restrittivamente: prove ‘ammesse’ – la risposta alla domanda suggestiva dovrà ritenersi inutilizzabile o semplicemente dotata di una minore attendibilità.


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