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Resumen de La dichiarazione di inefficaccia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. come misura processuale satisfattoria

Stefano Vaccari

  • II presente lavoro s'inserisce nel dibattito, avente carattere di vexata quaestio (in dottrina e in giurisprudenza), circa il rapporto tra annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto d'appalto. In particolare, l'Autore intende esaminare il (nuovo) potere d'inefficacia contrattuale positivizzato dal Codice del processo amministrativo agli artt. 121 e 122 al fine di valutarne gli aspetti di continuita e/o le rotture rispetto alle soluzioni elaborate in passato sul tema. L'obiettivo che guida il lavoro e quello d'interpretare la privazione di effetti del contratto come una « misura processuale satisfattoria » in linea con i caratteri di una giurisdizione di diritto soggettivo; ovvero cercare di definire il potere de qua come « ponte» e misura mediana che denota una « tensione » e una finalizzazione alle ulteriori pronunce (subentro o rinnovo della gara) realmente satisfattorie per la posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo del ricorrente nonché del suo « bene della vita », Per raggiungere tale risultato interpretativo si sono dovuti affrontare una serie di profili critici, sostanziali e processuali, cercando di adottare (sempre) la soluzione interpretativa più funzionale all'obiettivo citato, in particolare: l'officiosità o l'assoggettamento al principio della domanda di detto potere; il carattere dichiarativo o costitutivo della sentenza del g.a.; il rapporto tra potere d'inefficacia e (residuo) potere di autotutela della p.a.; il ruolo amministrativo (o meno) del g.a. nel bilanciamento degli interessi coinvolti ed, infine, l'influenza della posizione dell'aggiudicatario quale (ulteriore) limite all'espletamento del potere


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