Un�attenta esegesi del passo ulpianeo, tramandatoci in D. 47.2.14.5 (29 ad Sab.), consente di apprezzare la suggestiva fattispecie di furto di uno dei due servi dati in pegno e la sua soluzione nel senso che il creditore pignoratizio venga riconosciuto legittimato all�esperimento dell�actio furti contro il ladro per l�intero credito vantato nei confronti del debitore, ma anche di riconoscere, nell�incisività e tecnica retorica del testo, un insegnamento del tutto papinianeo che Ulpiano si sarebbe limitato a trascrivere.
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