L’Autore analizza la pronuncia dei giudici di legittimità, sottolineando come essa ponga non poche perplessità e ingeneri dubbi ed evidenziando come il supremo Collegio si sia limitato a precisare solo le conseguenze in termini di pubblicità presso l’Ufficio brevetti, senza preoccuparsi né della circostanza che le cause per la invalidità dei brevetti, data la complessità della materia, sono per espressa disposizione di legge assegnate a sezioni specializzate del tribunale civile, né del come possa non riconoscersi valore alla sentenza del giudice penale che, pur avendo efficacia inter partes, dichiarando l’invalidità del brevetto, stabilisce, sostanzialmente, la mancanza di rilevanza penale dei comportamenti di «frode brevettuale» che attengano quel brevetto.
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