In ossequio al principio di stretta legalità e al divieto di analogia in malam partem, si esclude la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 576 comma 5, n. 1, c.p. in relazione alla violenza sessuale di gruppo, quale fattispecie criminosa autonoma a concorso necessario, ontologicamente e giuridicamente non coincidente con i modelli delittuosi tipizzati dal codice del ’30 in materia sessuale. L’elemento costitutivo della partecipazione di più persone riunite non integra un quid pluris esplicativo di una relazione di specialità per aggiunta che sottende un’abolitio criminis parziale, poiché il suo inserimento preclude la possibilità di ravvisare una continuità normativa, connotando la fattispecie di un diverso significato lesivo e determinando la creazione di una nuova figura di reato.
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