Irpeg - Fusione per incorporazione senza cambio di azioni o quote - Art.123, secondo comma, D.P.R. n.917 del 1986 del 1986 - Allocazione del disavanzo da anullamento della partecipazione nell'incorporata sui beni della stessa nel priomo bilancio di esercizio successivo all'operazione - Necessità - Insussistenza - Allocazione nel secondo bilancio d'esercizio successivo - Legittimità. Accertamento delle imposte sul reditto - Approvazione del bilancop entro il maggior termine statutario di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio - Motivi sottostanti - Irrelevanza per il fisco: Presentazione della dichiarazione dei redditi entro trenra giorni dall'approvazione del bilancio - Legittimità (Comm. Trib. II gr. di Milano, Sez. VIII, 10 febbraio 1995, n.132) (con nota di G.Zoppini)
págs. 93-115
Accertamento delle imposte sul reddito - Approvazione del bilancio entro il maggior termine statutario di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio - Motivi sottostanti - Irrelevanza per il fisco - Presentazione della dichiarazione dei redditi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio - Legitimità. Irpeg - Fusione per incorporazione senza cambio di azioni o quote - Art.123. secondo comma, D.P.R. n.917 del 1986 - Allocazione del disavanzo da anullamento della partecipazione nell'incorporata sui beni della stessa nel primo bilancio di esercizio successivo all'operazione: Necessità - Allocazione del medesimo disavanzo nel secondo bilancio d'esercizio successivo - Illegitimità - Iscrizione di plusvalenze imponibili (Comm. Trib. I gr. di Milano, Sez.I, 9 luglio 1994, n.333)
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Osservazioni e digressioni su di un caso clinico: l'evaporazione del disavanzo di fusione
págs. 97-122
págs. 116-138
págs. 123-138
págs. 671-694
Su di un recente tentativo di ricostruzione storica della teoria della finanza pubblica in Italia: controreplica a Bellanca
págs. 695-729
págs. 730-743
págs. 744-799
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