págs. 305-343
págs. 344-386
págs. 414-416
págs. 417-425
págs. 425-430
págs. 430-440
págs. 440-444
Blocchi alla circolazione stradale tra Argentina e Uruguay . Statuto relativo all'uso del fiume Uruguay del 26 febbraio 1975 . Misure cautelari . Requisito della competenza prima facie . Nesso tra i diritti di cui è chiesta la protezione in via cautelare e i diritti che costituiscono l'oggetto della controversia . Scopo e presupposti delle misure cautelari . Danno irreparabile ai diritti dello Stato richiedente . Prova del danno . Misure dirette ad evitare l'aggravamento e l'estensione della controversia . Corte internazionale di giustizia, 23 gennaio 2007 . Ordinanza sulla domanda di misure: cautelari resa nell'affare relativo alle fabbriche per la produzione di polpa di legno sul fiume Uruguay (Argentina c. Uruguay)
págs. 445-459
Domanda giudiziale . Identificazione dello Stato convenuto . Giurisdizione della Corte . Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948, art. IX . Eccezione di incompetenza . Accettazione implicita della giurisdizione della Corte da parte dello Stato convenuto . Capacità dello Stato di essere parte del procedimento . Principio della res iudicata . Genocidio . Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, articoli I-III . Obbligo degli Stati parte di non commettere un genocidio o uno degli altri atti elencati all'art. III: Fatti suscettibili di ricadere nella definizione di genocidio ai sensi dell'art. Il per i fatti di Srebrenica . Dolo specifico di distruggere in tutto o in parte un gruppo . Responsabilità per i fatti di Srebrenica . Attribuzione del genocidio (...)
págs. 459-600
págs. 601-610
págs. 611-612
págs. 612-615
págs. 615-620
págs. 620-628
págs. 628-629
págs. 630-632
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