Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


La Corte di giustizia nega la legittimazione a sollevare questione pregiudiziale del pubblico ministero chiamato a riconoscere ed eseguire l’ordine europeo di indagine (Corte di giustizia UE, Quarta Sezione, 2 settembre 2021, causa C-66/20) di Veronica Tondi Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi sulla possibilità di qualificare il pubblico ministero, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’ordine europeo di indagine, come «organo giurisdizionale», ai fini della legittimazione a sollevare una questione pregiudiziale a norma dell’art. 267 T.F.U.E. Per contro, la dichiarazione di irricevibilità della domanda ha precluso l’esame, nel merito, della questione posta al Giudice di Lussemburgo, in certa misura singolarmente contigua. Si trattava, specificamente, della possibilità di equiparare all’autorità giudiziaria, rispetto al potere di emettere un o.e.i. a norma dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2014/41/UE, in assenza della convalida prevista dal punto ii) della medesima disposizione, un organo amministrativo, ma legittimato dall’ordinamento nazionale a esercitare le funzioni inquirenti riferibili alla pubblica accusa, in relazione a determinati reati. In particolare, al rinvio ex art. 267 T.F.U.E. procedeva la Procura della Repubblica di Trento, la quale aveva ricevuto un ordine europeo di indagine, relativo alla perquisizione di alcuni locali commerciali, dall’Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster; a tale ufficio di natura amministrativa, invero, il diritto tedesco riconosce prerogative corrispondenti a quelle del pubblico ministero, quando vengano in considerazione reati fiscali. La Procura, chiamata a procedere al riconoscimento dell’ordine, riteneva tuttavia necessaria, in applicazione dell’art. 2 della citata direttiva, la convalida dell’autorità giudiziaria straniera competente; di contrario avviso era invece l’organo emittente suindicato, in ragione della menzionata legittimazione all’esercizio di funzioni inquirenti, secondo il diritto interno. Pertanto, l’autorità italiana sollevava davanti alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale interpretativa avente ad oggetto lo stesso art. 2, lett. c), punto ii), chiedendo al Giudice europeo se tale disposizione possa interpretarsi in modo tale da consentire l’emissione dell’ordine europeo di indagine ad opera di un organo amministrativo, in assenza di convalida, quando l’ordinamento nazionale qualifichi lo stesso come «autorità giudiziaria». Come si è anticipato, nondimeno, la domanda è stata considerata irricevibile dalla Corte, la quale ha escluso la legittimazione al rinvio del pubblico ministero operante nell’ambito della procedura regolata dalla direttiva 2014/41. La pronuncia si incentra dunque [continua..]

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