Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Daniela Vigoni)


I trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra Italia e Repubblica Dominicana 1. Con gli Stati dell’America Centrale vi sono già dei trattati bilaterali che s’inquadrano nella cooperazione giudiziaria in materia penale. Alcuni di questi sono assai risalenti: con El Salvador (la Convenzione di estradizione dei malfattori del 1871 – r.d. 5 gennaio 1873, n. 1228: v. Codice delle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, a cura di Pisani-Mosconi-Vigoni, IV ed., Milano, 2004, p. 147) e Cuba (la Convenzione di estradizione del 1928 – l. 20 marzo 1930, n. 521: v. sempre nel Codice cit., p. 117). Altri, invece, sono di più recente conio: con Panama (i Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione del 2013 – l. 4 aprile 2016, n. 55: v. Zoerle, in questa Rivista, 2016, n. 4, p. 16) e Costarica (i Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale del 2016 – l. 25 novembre 2019, n. 150: v. Vigoni, in questa Rivista, 2020, n. 3, p. 571). Vi si aggiungono, in materia di estradizione e assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, i due Trattati fra Italia e Repubblica Dominicana, entrambi fatti a Roma il 13 febbraio 2019, la cui ratifica ed esecuzione è stata autorizzata con l. 18 maggio 2021, n. 78 (in G.U., 4 giugno 2021, n. 132). Nel pre­ambolo dei Trattati si manifesta il comune obiettivo di “rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati in materia” funzionale alla “repressione della criminalità” disciplinando i rapporti in materia di estradizione, in conformità con le rispettive Costituzioni e in adesione dei principi di diritto internazionale e al contempo di “rafforzare le basi giuridiche dell’assistenza giudiziaria reciproca”, tenendo in considerazione “i principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani” nella prospettiva di “cooperare bilateralmente per la loro promozione”. I Trattati sono redatti nelle lingue italiana e spagnola ed entrambi i testi fanno ugualmente fede. Dalla Relazione tecnica emerge che, pur non essendovi al momento detenuti cittadini dei due Paesi nelle rispettive strutture penitenziarie, si prevede l’eventualità di due estradandi l’anno, quantificando le relative spese (per viaggio aereo, missione, pernottamento) nel totale annuo di circa 33.000 euro. Più onerosa, invece, risulta l’assistenza giudiziaria, in relazione alla pluralità di profili in cui essa si esprime, e le relative spese ammonterebbero a circa 92.000 euro, con decorrenza già dal 2019. 2. Il Trattato di estradizione, che consta di 23 articoli, si apre, come di consueto, con l’impegno di consegna per l’esecuzione di misure restrittive o privative della libertà personale nell’ambito di un [continua..]

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