Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Tutela della salute in carcere ed esigenze cautelari: la Corte di cassazione afferma il diritto dell´imputato detenuto alla visita del medico di fiducia (di Mario Peraldo, Dottorando di ricerca in Procedura penale – Università degli Studi di Genova)


Con la pronuncia in epigrafe la Corte di cassazione riconosce il diritto dell’imputato detenuto a ricevere in carcere, a proprie spese, le visite e le cure di medici specialisti di fiducia. La visita del sanitario costituisce, infatti, proiezione del diritto fondamentale alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione. Di particolare interesse è l’in­di­vi­duazione dei limiti posti alla discrezionalità del giudice procedente nel decidere sull’autorizzazione: secondo l’interpretazione della Corte, al giudice è preclusa ogni valutazione in ordine alla necessità o all’utilità della visita richiesta dal detenuto. L’autorità giudiziaria, invero, può negare o limitare l’accesso in carcere da parte di medici esterni soltanto in presenza di specifiche e ineludibili esigenze cautelari da individuarsi in concreto, in assenza delle quali il diritto alla visita fiduciaria non può soffrire limitazioni di sorta.

Safeguard health and precautionary detention in prison: the Supreme Court recognizes the right of inmates to request a medical examination by the trusted doctor

The Supreme Court of Cassation recognizes the inmates right to receive, at their own expense, during precautionary detention in prison, medical visits and cares by doctors coming from free society. The medical examination, indeed, is a concrete expression of the foundamental right to health guaranteed by Article 32 of Constitution of Italy. In addition, the judgement establishes binding limits for judiciary authority while deciding with regard to the authorization of medical visits: the proceeding judge is enabled to examine the real need and the utility of the visit for the inmate, and he can instead deny or set limits to this right just in case of specific and insourmontable preventive needs that have to be specifically identified. In the absence of such procedural matters, the right to medical visit can’t be limited in any way.

Cassazione Penale, sez. III, sentenza 14 novembre 2019, n. 49808 – Pres. Sarno; Rel. Semeraro Il giudice per le indagini preliminari non può respingere la richiesta del detenuto di farsi visitare in carcere, a sue spese, dai suoi medici di fiducia. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso di un indagato sottoposto a carcere cautelare per gravi reati, sottolineando che i detenuti e gli internati, possono chiedere di essere visitati a proprie spese, da un medico di fiducia “senza che ricorrano limiti e condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l’accertamento sanitario delle proprie condizioni”). [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 23/05/2019 n. 27499, la Corte di cassazione sez. 4, ha annullato con rinvio l’ordinanza del 12/03/2019 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con la quale fu rigettata l’istanza di M.S. di autorizzare i medici O. e C. ad accedere presso l’istituto penitenziario ove si trova ristretto il detenuto al fine di sottoporlo ad una visita specialistica, rilevando che: – la norma contenuta nella L. n. 354 del 1975, art. 11, comma 12, (nella vigente formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 123 del 2018, art. 1) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo ed in questa prospettiva giuridica deve essere letta ed interpretata; – i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l’accertamento sanitario delle proprie condizioni; – l’autorizzazione del giudice che procede, fino alla sentenza di primo grado, ha l’evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma l’esclusivo fine di delibare (e quindi motivare) se l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato aveva violato la normativa di riferimento là dove opina l’esigenza di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visita medica esterna e là dove stigmatizza come "pretesa" quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente, costituzionalmente garantito. 1.2. In sede di rinvio, il giudice per le indagini preliminari ha rilevato di aver richiesto, prima del provvedimento annullato, una relazione sanitaria sulle condizioni di salute del detenuto, dalla quale non si evincevano criticità; ha riportato i capi di imputazione oggetto dell’ordinanza cautelare; ha affermato che l’indagato è soggetto estremamente pericoloso che in qualsiasi modo [continua..]

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SOMMARIO:

La vicenda oggetto del giudizio - Repetita iuvant: il percorso argomentativo e i principi di diritto affermati dalla Corte - Il diritto del detenuto alla visita del sanitario di fiducia e il quadro normativo a seguito dei recenti interventi riformatori (D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) - L’autorizzazione preventiva del giudice procedente e i limiti dettati da esigenze cautelari - Considerazioni conclusive - NOTE


La vicenda oggetto del giudizio

La sentenza in commento origina dalla richiesta di un indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, il quale si rivolgeva al giudice per le indagini preliminari chiedendo di autorizzare l’accesso in istituto di due medici specialisti per sottoporsi ad una visita medica di controllo. Il giudice procedente, competente a decidere ai sensi dell’art. 11, comma 12, l. 26 luglio 1975, n. 354, rigettava la domanda sulla base della mancata allegazione da parte del detenuto delle ragioni giustificative della visita medica, negando che la pretesa dell’interessato potesse costituire un suo diritto. L’in­dagato ricorreva, una prima volta, per cassazione avverso l’ordinanza reiettiva lamentandone l’ille­gittimità per violazione del diritto fondamentale alla salute sancito dall’art. 32 Cost. Il ricorso veniva accolto dalla Corte che disponeva l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per la celebrazione del nuovo giudizio [1]. Anche il giudizio di rinvio, tuttavia, si concludeva con il rigetto della domanda avanzata dal detenuto. Il giudice, infatti, con argomentazioni sostanzialmente conformi a quelle già censurate nella prima pronuncia della Suprema Corte, negava la sussistenza, nel caso di specie, di un’effettiva necessità della visita medica e, inoltre, opponeva al suo svolgimento asserite esigenze cautelari a tutela delle indagini in corso. In particolare, nell’argomentare la decisione di rigetto il giudice a quo riferiva di aver disposto, in via istruttoria, una relazione sanitaria sullo stato di salute del detenuto dalla quale non erano emerse criticità. Inoltre, in considerazione dell’estrema pericolosità dell’indagato, il g.i.p. rappresentava il rischio che quest’ultimo, attraverso la visita con i sanitari, veicolasse notizie all’esterno, mettendo così in pericolo la prosecuzione delle indagini. A fronte di tali circostanze, ad avviso del giudicante, non poteva autorizzarsi la richiesta del detenuto di incontrare i sanitari, se non a pena di eludere la disciplina dell’ordinamento penitenziario in materia di colloqui dei detenuti con persone esterne. Contro la seconda ordinanza di rigetto l’indagato presentava nuovamente ricorso per cassazione, lamentando il vizio di violazione di legge in relazione al diritto fondamentale alla salute e, sotto altro profilo, censurando la [continua ..]


Repetita iuvant: il percorso argomentativo e i principi di diritto affermati dalla Corte

Dalla sommaria ricostruzione della vicenda processuale si evince come la Corte di cassazione, stante la ritrosia del giudice di merito ad adeguarsi ai dicta resi all’esito del primo annullamento con rinvio, ha dovuto confermare in una seconda pronuncia l’interpretazione della disciplina contenuta nell’art. 11, comma 12, ord. penit. Le due sentenze di legittimità che hanno censurato le rispettive ordinanze del giudice di merito hanno contenuto tra di loro, sostanzialmente, conforme e individuano principi di diritto di particolare rilevanza sul tema della tutela della salute in carcere e dei delicati equilibri che intercorrono tra l’esercizio del diritto alla visita “fiduciaria” e le esigenze di natura processuale. In via preliminare la Corte, dopo aver rievocato un proprio precedente conforme [2], ribadisce che la possibilità data al detenuto – sia esso condannato definitivo, internato o imputato – di richiedere, a proprie spese, la visita di medici esterni «trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo [3]», presidiato dall’art. 32, comma 1, della Costituzione. Viene, in tal modo, censurata expressis verbis la motivazione del g.i.p. nella quale il diritto del detenuto alla visita “esterna” era stato, di fatto, degradato a mera “pretesa” priva di tutela giuridica. Al contrario, la Corte afferma a chiare lettere che l’accesso in istituto del sanitario di fiducia costituisce vero e proprio diritto soggettivo della persona detenuta. Da tali rilevanti premesse di principio, il giudice di legittimità conclude che l’esercizio del diritto in parola non può essere sottoposto a limiti o condizioni. Il presupposto della visita medica risiede, infatti, esclusivamente nella volontà del detenuto di ottenere l’accertamento del proprio stato di salute da parte del sanitario di fiducia. Ma la sentenza in epigrafe non si limita a riconoscere il diritto del detenuto alla visita “fiduciaria”, bensì suscita particolare interesse nella parte in cui la Corte riconduce su precisi binari il potere decisorio rimesso – limitatamente ai soggetti imputati fino alla pronuncia di primo grado – all’autorità giudiziaria, ancorandolo alla verifica stringente di motivate e concrete esigenze [continua ..]


Il diritto del detenuto alla visita del sanitario di fiducia e il quadro normativo a seguito dei recenti interventi riformatori (D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123)

La disposizione posta sotto la lente dal giudice di legittimità è l’art. 11, comma 12, ord. penit. ove si prevede che «i detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia». La stessa possibilità è, poi, estesa dalla norma anche ai soggetti imputati, purché previamente autorizzati dal giudice precedente. Infine, a completamento della disciplina normativa, viene prevista la possibilità che il personale sanitario sia autorizzato a fare ingresso nell’istituto penitenziario anche per eseguire trattamenti medici, chirurgici e terapeutici all’interno delle infermerie o dei centri clinici ivi presenti [5]. La tutela della salute in ambito carcerario rinviene la sua disciplina positiva nell’ordinamento penitenziario e nella legislazione complementare ed è integrata, a livello di fonti sovraordinate, dal riconoscimento espresso della salute come diritto fondamentale dell’individuo contenuto nell’art. 32, comma 1, Cost. [6] e dai numerosi principi enunciati dall’ordinamento sovranazionale [7]. Nell’ambito della più ampia opera di revisione normativa che ha interessato di recente la materia dell’esecuzione penale [8], anche la disciplina dell’assistenza sanitaria è stata oggetto di un profondo restyling [9]. Gli interventi di riforma sono stati sollecitati, per un verso, dall’esigenza di armonizzare le disposizioni dell’ordinamento penitenziario alla luce del superamento della “medicina penitenziaria” realizzato, illo tempore, con il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 [10]; per altro verso, dalla volontà del legislatore di introdurre nuove garanzie ad hoc per le persone detenute, nel tentativo di innalzare il livello di tutela della salute in ambito carcerario [11]. L’aggiornamento delle norme dell’ordinamento penitenziario è passato dalla complessiva riscrittura dell’art. 11 ord. penit., vera e propria “norma-bandiera” in tema di trattamento sanitario dei soggetti detenuti e internati [12]. Per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità di cure “esterne” da eseguirsi in regime di intra moenia, occorre segnalare che la novella ha ampliato l’ambito di operatività dell’isti­tuto. Rispetto alla [continua ..]


L’autorizzazione preventiva del giudice procedente e i limiti dettati da esigenze cautelari

Il diritto alla visita e al trattamento sanitario “fiduciario”, come visto, è riconosciuto dall’ordinamento penitenziario indistintamente a tutte le persone detenute, quale che sia la posizione giuridica dell’inte­res­sato. La pronuncia in commento, tuttavia, assume particolare interesse per quanto riguarda i soggetti imputati, la cui condizione detentiva pone, da sempre, delicate questioni istituzionali [30]. Anzitutto, si deve osservare che il novellato art. 11, comma 12, ord. penit. ha confermato l’opzione tradizionale sull’attribuzione del potere autorizzativo della visita del medico di fiducia, mantenendo come criterio rilevante quello della posizione giuridica rivestita dal detenuto al momento della richiesta [31]. Anche a seguito della riforma, infatti, permane il diverso regime di autorizzazione che si ritrova anche in altri istituti disciplinati all’interno dell’ordinamento penitenziario [32]. Mentre la competenza a decidere sulle richieste di visita dei condannati e degli internati è attribuita al direttore dell’istituto carcerario, con riferimento agli imputati (ma soltanto fino alla pronuncia di primo grado) la legge devolve la decisione all’autorità giudiziaria procedente, così valorizzando il criterio generale sancito dall’art. 279 c.p.p. per l’individuazione del giudice competente in materia di misure cautelari personali [33]. La diversa titolarità del potere di autorizzazione preventiva alla visita si spiega, notoriamente, con il particolare status soggettivo e con il contesto di garanzie che assiste gli imputati detenuti in virtù del principio della presunzione di non colpevolezza stabilito dall’art. 27, comma 2, Cost. [34]. Nella prospettiva cautelare, la presunzione di innocenza opera come “regola di trattamento” che si sostanzia nel divieto di equiparare in itinere iudicii l’imputato al colpevole e impedisce di assimilare per qualsiasi “logica” la custodia cautelare alla pena [35]. Sotto il profilo della tutela dei diritti della persona, lo statuto giuridico dell’imputato in regime di custodia cautelare in carcere, pur non dotato di una spiccata autonomia, si ricava dal combinato disposto degli artt. 277 c.p.p. e 1, commi 5 e 7, ord. penit. [36] La disposizione del codice di rito, tipica norma di garanzia, stabilisce che «le [continua ..]


Considerazioni conclusive

La decisione della Corte si colloca nel movimento di riscoperta dei diritti umani nel contesto carcerario, testimoniata icasticamente dalla recente interpolazione dell’art. 1, comma 3, ord. penit. ove si afferma la necessità che «ad ogni persona privata della libertà personale [siano] garantiti i diritti fondamentali» [50]. Alla luce di un dato normativo, il nuovo art. 11, comma 12, ord. penit., in cui il riformatore non ha accolto la proposta di inquadrare l’accesso al medico di fiducia quale vero e proprio diritto del detenuto [51], si conferma una volta di più la peculiare forza espansiva dei principi costituzionali che veicolano diritti “fondamentali” dell’individuo, quali espressione del principio di dignità umana [52]. Rimettendo al centro dell’esecuzione penitenziaria la questione dei diritti dei detenuti, gli interventi di riforma che hanno interessato di recente la materia penitenziaria, per quanto depotenziati nel corso del tortuoso iter di approvazione legislativa, hanno contribuito a “fertilizzare” il terreno normativo, innescando un trend garantista cha ha coinvolto anche lo specifico settore della sanità penitenziaria. La pronuncia in commento sembra, sotto tale profilo, emblematica. Pur in difetto di un dato normativo espresso, la Corte si fa portatrice dell’opera di riconoscimento del diritto del detenuto alla visita medica “fiduciaria”. Questo viene enucleato sulla base dei principi di matrice costituzionale e del complesso di disposizioni che regolano la materia della sanità penitenziaria. La ratio decidendi della decisione poggia, per l’appunto, sulla protezione costituzionale approntata dall’art. 32 Cost., il quale definisce la salute come «diritto fondamentale dell’individuo» [53] e del quale la visita medica fiduciaria rappresenta, per le persone in vinculis, una delle concrete proiezioni. Una tutela effettiva del diritto alla salute, nella sua più ampia accezione, impone infatti che il soggetto ristretto sia autorizzato a svolgere visite mediche con professionisti di sua fiducia anche con finalità meramente preventiva e di accertamento delle proprie condizioni generali di salute. Se è vero che il trattamento dell’imputato in custodia cautelare, in quanto soggetto presunto innocente, dev’essere “degno di un uomo [continua ..]


NOTE