Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (L. 25 giugno 2020, n. 70) La l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U., Sr. gen., 29 giugno 2020, n. 162) ha convertito con modificazioni il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U., Sr. gen., 30 aprile 2020, n. 111). La principale innovazione apportata nel corso dell'esame parlamentare è l'inserimento del contenuto del d.l. 10 maggio 2020, n. 29 (G.U., Sr. gen., 10 maggio 2020, n. 119), conseguentemente abrogato. Altra importante modifica concerne l’anticipazione della fine dell’emergenza sanitaria al 30 giugno 2020, con l’intervento sulle disposizioni relative alla sospensione dell’attività giudiziaria introdotte dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U., Sr, gen., 17 marzo 2020, n. 70), in combinato disposto con l’art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (G.U., Sr. gen., 8 aprile 2020, n. 94). In considerazione sia della positiva evoluzione dell’emergenza sanitaria, sia delle sollecitazioni provenienti dal mondo forense, si stabilisce che le misure previste dall’art. 83, commi 6 e 7, d.l. n. 18 del 2020, relative alla trattazione degli affari giudiziari nella c.d. fase due dell’emergenza, e le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto “Cura Italia”, possano valere solo fino al 30 giugno 2020. Si torna dunque alla normalità grazie alla modifica inserita in Senato; si tratta, però, di un ritorno parziale, essendo improbabile ripristinare tutte le attività giudiziarie in tempi così celeri. La legge in commento specifica che non possono essere rinviate le udienze penali nei procedimenti nei quali i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre 2020. Resta, altresì, invariata la possibilità fino al 31 luglio 2020 di depositare con modalità telematiche gli atti presso gli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero. Nei procedimenti penali in Cassazione si riequilibra la parità delle parti e il contraddittorio, consentendo non solo al ricorrente, ma anche al Procuratore generale e alle altre parti private di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la partecipazione del Procuratore generale, ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. d), d.l. n. 28 del 2020. In sede civile, invece, si elimina la previsione che fino al 31 maggio consentiva di [continua..]

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