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Resumen de Il rappresentante per la costituzione delle garanzie reali nei prestiti obbligazionari

Angelo Chianale

  • English

    Art. 2414 bis c.c., modified in 2014, considers an agent appointed by the company for the attachment of the securities created to guarantee a bond issue; this agent exercises the powers related to the securities. This article is not really innovative. The mortgage cannot be registered in the agent’s name because the system of real property registration does not allow this solution. Any right can be trasferred to this agent with a security purpose, but this solution is already admissible using the fiduciary contract.

  • italiano

    L’art. 2414 bis c.c., modificato nel 2014, prevede un rappresentante designato dalla società per la costituzione delle garanzie correlate al prestito obbligazionario; egli esercita i poteri relativi alle garanzie stesse. In realtà la norma non ha un rilevante contenuto innovativo. L’ipoteca non può essere iscritta a nome del rappresentante perché le regole di pubblicità immobiliare non consentono una simile soluzione.

    Le alienazioni in garanzia possono essere fatte al rappresentante, ma ciò è già ammissibile mediante l’utilizzazione del negozio fiduciario.


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