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Sul divieto di occupare i posti in teatro: Il caso delle accuse di Cicerone ad Antonio (Phil. 2.18.44)

  • Autores: Alessandro Cassarino
  • Localización: Studia et documenta historiae et iuris, ISSN 1026-9169, Nº 83, 2017, págs. 577-589
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • English

      The paper examines the regulation of seats in the theaters established by "lex Roscia theatralis", for people who did not possess necessary "census". As we don't have this text, tha main question concern a possible fine that would be applicable to those that did not respect such prohibition. Another problem is about the nature of the Statute passed during August's age: a “lex “ according to Pliny the Elder, a “decretum patrum” in Svetonius’ narration. Interesting considerations can also derive from archeological data about “lex Roscia”. Endly it will be analized if Antonius’behaviour was really illegal or not, following the accusation made in Cicero’s sencond Philippica.

    • italiano

      La ricerca esamina la regolamentazione dell'uso dei posti in teatro secondo il disposto della "lex Roscia theatralis", che si occupava anche di escludere chi non possedesse i prescritti requisiti di censo. Ci si chiede se in tale legge, a noi non pervenuta, potesse essere presente anche una sanzione da applicarae a quanti non rispettassero tali vincoli. Alle sue disposizioni si connette, poi, una nuova disciplina giuridica, emanata sotto Augusto, ricordata da Plinio il Vecchio come "lex Iulia theatralis" e da Svetonio come un "decretum patrum". Uno sguardo ai ritrovamenti archeologici permetterà inoltre di conoscere alcune implicazioni pratiche della "lex". Infine, si valuterà se Antonio abbia realmente commesso un'infrazione alla legge occupando un posto a lui non spettante, cosi come lo accusa di fare Cicerone nella Seconda Filippica.


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