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Resumen de La familia en el sistema jurídico de la Unión Europea: la pareja de hecho a la luz de la jurisprudencia comunitaria

Vincenzo Carollo

  • Il presente lavoro si propone di analizzare il rapporto vigente tra l'Unione europea e il diritto di famiglia, utilizzando come punto di riferimento principale gli atti e la giurisprudenza comunitaria in materia.

    Rispetto ai primi passi compiuti dal legislatore comunitario negli anni 60, molta strada è stata fatta e ancora ve n-è da percorrere per giungere ad un trattamento uniforme e coerente dell-istituto famiglia.

    I primi interventi legislativi comunitari relativi a questo tema, evidenziano chiaramente che la priorità delle istituzioni europee non era quella di regolare e disciplinare tale istituto, in quanto nucleo fondamentale della società, ma di eliminare alcuni ostacoli che si frapponevano alle finalità economiche delle Comunità.

    Le sue implicazioni, difatti, in particolare rispetto ai settori direttamente interessati dalle politiche comunitarie, sembravano avere un-incidenza minore sul mercato e sulle sue regole.

    Non c'è dubbio, però, che anche questa materia sia in grado di presentare, da un punto di vista pratico, notevoli effetti e riflessi anche di carattere economico. Invero, anche se non era espressamente contemplato dai padri fondatori della "Comunità Economica Europea", fu da subito chiaro che il concetto di famiglia e la sua organizzazione non erano affatto estranei ad essa.

    L-obiettivo di instaurare uno spazio economico comune, in cui fosse garantita la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali, ma anche delle -persone-, ha portato inevitabilmente a favorire in modo crescente il fenomeno delle -famiglie transnazionali-, riguardanti sia gli individui che vivono e lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine e che portano con sé la propria famiglia (oppure formandone una nuova magari a seguito della rottura del precedente legame coniugale), sia le persone provenienti da paesi terzi che, vivendo e lavorando nell-Unione, e contribuendo quindi alla sua economia, hanno intenzione di stabilirsi in quello Stato con la propria famiglia.

    Il diritto di famiglia ha cominciato a suscitare un forte interesse da parte degli studiosi anche in seguito allo studio di alcuni casi concreti sottoposti all-esame della Corte di Giustizia europea i quali hanno portato l'operatore giuridico nazionale (giudici nazionali, dottrina etc.) ad affrontare, con sempre maggiore frequenza, tematiche nuove di livello sovranazionale con impatto (diretto o di riflesso) anche nella legislazione nazionale.

    Il diritto di famiglia, infatti, malgrado la sua apparente marginalità nel quadro delle competenze dell-Unione Europea, ha offerto al civilista spunti di riflessione assai stimolanti per rivisitare temi classici e assolutamente centrali del diritto privato. Il riferimento è diretto, in particolare, all-autonomia privata che, intesa nel suo significato tradizionale di potere dei privati di dettare regole vincolanti per la propria condotta al fine di gestire i propri interessi, sembra paradossalmente aver subito una netta inversione di rotta, trovando così spazi maggiori nel diritto di famiglia che è sempre più vicino ad una logica "individualistica".

    Le direttrici guida dell'evoluzione del diritto di famiglia sembrano andare verso un progressivo abbandono di una visione istituzionalista della famiglia e di un sempre crescente riconoscimento dei diritti individuali dei suoi componenti. In altri termini, si è proceduto ad una valorizzazione della sfera individuale in ragione della quale i diritti dei singoli hanno avuto una protezione sempre più estesa a scapito delle ragioni dell'istituto familiare in sé considerato.

    Alla luce di questo progressivo interesse dell-Unione Europea verso il diritto di famiglia, vi sono, tuttavia, diversi ostacoli da superare, costituiti sia da un problema di legittimazione e di competenza del legislatore europeo ad introdurre regole in tale settore, sia dalle barriere di carattere culturale.

    Vi è un certo scetticismo motivato essenzialmente da difficoltà di carattere pratico, secondo le quali le peculiarità di tale settore risultano fortemente radicate nelle singole tradizioni giuridiche nazionali, in quanto intimamente legate con il costume, la professione religiosa e gli usi locali.

    Bisogna sottolineare, però, che l-impostazione strettamente economica della Comunità Economica Europea ha cominciato ad essere gradualmente superata dall-esigenza, profondamente avvertita, di salvaguardare i -diritti fondamentali- della persona, recuperandone la centralità e la priorità nel sistema di valori complessivamente risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Un primo passo rilevante in tale direzione è stato compiuto con il Trattato di Maastricht e, successivamente, con il Trattato di Amsterdam, in cui si è fissato l-obiettivo di istituire uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

    Inoltre, in seguito agli epocali cambiamenti strutturali che hanno portato alla nascita dell-Unione europea, è inevitabilmente cresciuta la sensibilità delle Istituzioni europee rispetto alla famiglia e alle politiche ad essa correlate. Su tale aumento d'interesse hanno inciso anche i profondi cambiamenti della società. Il modello di famiglia coniugale, benché ancora largamente prevalente, non è più il modello familiare esclusivo: l-emergere di modelli familiari alternativi rispetto a quello tradizionale (famiglie allargate o ricomposte, famiglie di fatto, unioni tra persone dello stesso sesso) dimostra chiaramente che ogni sorta di relazione familiare ha un impatto sul diritto europeo così come il diritto europeo ha un impatto su ogni forma di relazione familiare.

    In questo lavoro, un riferimento viene fatto non soltanto alle coppie omosessuali, nei confronti delle quali vi è ancora un atteggiamento non univoco da parte dell-Unione Europea e di alcuni Stati membri, ma anche ad altri fenomeni (si pensi a quello delle cd. coppie di fatto) che hanno indotto gli organi competenti - statali e comunitari - ad una riflessione sulla famiglia e ad un ripensamento - in senso estensivo - della sua definizione, con la conseguenza che il matrimonio non è, in alcuni Stati membri, l'unico mezzo per poter costituire una famiglia.

    In presenza del diffondersi di tali tipi di unioni, destinate a divenire sempre più frequenti con l'aumentata mobilità delle persone, si dovrà trovare una soluzione comune proprio nell-ottica della protezione della parte più debole.

    Nell'ultimo decennio, diversi Stati europei, infatti, hanno disciplinato nuove forme di unione familiare (c.d. partnership registrate) distinte dal matrimonio ed aperte a coppie di persone dello stesso sesso, oppure anche di sesso diverso. Alcuni Stati hanno esteso anche la disciplina dell'unione matrimoniale alle coppie del medesimo sesso (come la Spagna su cui verrà dedicato un capitolo) mutando radicalmente la nozione di matrimonio. Altri continuano, invece, a riconoscere la sola famiglia fondata sul matrimonio tradizionale, oppure ammettono la rilevanza della sola convivenza eterosessuale more uxorio. E' evidente che la realtà della famiglia nei vari Stati dell'UE è alquanto differente, a secondo dei diversi stili, tradizioni e modalità di convivenza nazionali.

    A fronte di un quadro normativo variegato, sorge l'interrogativo circa l'esistenza di principi comuni in materia di relazioni di coppia.

    Tuttavia, nonostante la percezione da parte degli organi comunitari dell-importanza del problema, non si è assistito a svolte epocali. Il legislatore europeo ha deciso di risolvere alcune problematiche relative al diritto di famiglia adottando non atti di forte impatto mediatico, quali, ad esempio, quelli relativi alle coppie omosessuali, che avrebbero provocato gran clamore nell'opinione pubblica europea, ma emanando atti di profonda importanza sostanziale, quali il Regolamento CE n. 1347/2000 (ora sostituito dal Reg. CE n. 2201/2003) in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e la direttiva n. 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Tali provvedimenti non solo contribuiscono a rendere più chiaro e lineare il quadro normativo comunitario in materia di diritto di famiglia ma soprattutto applicano concretamente l-art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell-Unione europea, il quale riconosce ad ogni individuo il diritto al rispetto della propria vita familiare.

    Il regolamento comunitario 2201/2003, come modificato dal reg. 2116/2004 (solo per quanto riguarda i rapporti con la Santa Sede), è la normativa che attualmente regola il settore del diritto di famiglia all'interno del più ampio quadro del diritto comunitario e di cui in questo lavoro, ne verrà fatta un-analisi approfondita.

    Accanto a questi strumenti normativi comunitari, numerosi altri fanno riferimento a nozioni e istituti del diritto di famiglia per disciplinare altri diritti, libertà e rapporti giuridici che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini europei e di tutti i soggetti che vivono e sono attivi nel territorio dell-Unione. Tali diritti sono stati oggetto di importanti sentenze della Corte europea di Giustizia e di decisioni del Tribunale di primo grado, oltre che della Corte europea per i diritti dell-uomo .

    Oggi riveste un ruolo importante anche la cooperazione internazionale che sembra, innanzitutto, finalizzata allo scambio d-informazioni fra Stati sulle rispettive legislazioni in materia. Tale attività si manifesta attraverso la promozione d'iniziative, il coinvolgimento in organizzazioni non governative, la vigilanza sulla effettiva attuazione delle convenzioni internazionali ed, in particolare, nelle proposte di miglioramenti o adeguamenti, verso la semplificazione e la rapidità delle procedure di reciproco riconoscimento .

    Soltanto negli ultimi anni, però, si è acquisita pienamente la consapevolezza che un-effettiva Unione europea si può realizzare solo attraverso un-integrazione e una cooperazione in tutti i campi, ivi compreso il diritto di famiglia, e ciò anche al fine di realizzare una effettiva "integrazione economica".

    Di queste considerazioni si è fatto carico ulteriormente il Trattato di Lisbona. Pur con tutte le incertezze iniziali che hanno aleggiato sulla sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri, dalla lettura del Trattato si riscontra il definitivo superamento della concezione iniziale dell'Unione europea, attenta solo ad un-integrazione economica e a far valere il principio di libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Tale documento, infatti, pone su uno stesso piano l'aspetto economico e l'aspetto della tutela dei diritti dell'uomo ed, in particolare, dei più deboli.

    Esaminando il Trattato di Lisbona nell-ottica che qui ci interessa, un espresso riferimento alla famiglia viene fatto nella parte che è occupata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che spesso riprende, anche usando gli stessi termini ed espressioni, i concetti già espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ne ha fatto applicazione. Anche se non viene citata espressamente la possibilità di una cooperazione nel campo della famiglia, si interviene in settori ad essa contigui e che ad essa possano ricondursi.

    Oltre alle importanti novità verificatesi nel contesto legislativo dell'Unione europea, altri eventi significativi nel campo del diritto di famiglia in Europa sono stati i seguenti: -il sempre più frequente interesse delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo ai temi della famiglia e della dignità personale per effetto dell'espandersi della sfera di applicazione dei principi di non discriminazione e di libera circolazione delle persone nonché per effetto della consolidazione, nei trattati e nella stessa giurisprudenza delle Corti, di un quadro costituzionale europeo; -l'emergere, non solo in Europa, di una diffusa richiesta di riconoscimento da parte delle coppie omosessuali di uno statuto giuridico delle loro unioni, che ha trovato accoglimento sia nelle legislazioni che nelle giurisprudenze nazionali. Tale ripresa del processo riformatore in molti paesi europei viene approfondita in questo lavoro prendendo in considerazione la normativa spagnola riguardante la legge del 1° Luglio 2005 n.13, di modifica del codice civile in materia di diritto a contrarre matrimonio, che ha dato riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

    -l'articolazione della competenza legislativa anche su livelli locali e regionali oltre che nazionali; -la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei privati rispetto alla configurazione del diritto di famiglia come diritto con forti influssi pubblicistici; -il confronto sempre più serrato dei legislatori con le tematiche relative all'impatto delle nuove tecnologie sullo statuto giuridico del corpo e dell'identità personale.

    Infine, va rilevato che, negli ultimi anni, alcune iniziative per l'armonizzazione dei vari diritti nazionali in tema di famiglia. Tra le più importanti bisogna menzionare l'istituzione della Commission on european family law (CEFL), organismo di natura privatistica avente sede a Utrecht (Olanda), fondata il 1° settembre 2001 da un gruppo di professori universitari con l'ambizioso obiettivo di predisporre, a livello teorico e pratico, un-armonizzazione verso un diritto europeo della famiglia. Lo scopo di tale progetto è stato perseguito attraverso una precisa metodologia.

    Si tratta di un risultato di grande portata se si ha presente lo stato di paralisi in cui versava solo pochi anni fa la negoziazione di strumenti multilaterali in queste materie.

    Per altro verso, il risultato che si otterrà con l' operatività di questo sistema integrato di giurisdizioni va al di là dello stesso rilevante obiettivo perseguito dal programma di misure sul reciproco riconoscimento, nel senso che, la libera circolazione delle decisioni e il regime di mutua fiducia fra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali, comportano necessariamente la formazione di una giurisprudenza europea nel campo civile e, per quello che qui interessa, nel campo familiare, sia sotto il profilo dell-interpretazione degli strumenti normativi comunitari che sotto il profilo del confronto delle decisioni di merito.

    A questo punto ci si pone la domanda: è possibile e comunque auspicabile l'unificazione del diritto di famiglia tra i paesi europei? Questo è l'interrogativo a cui questo lavoro cercherà di dare una risposta, attraverso lo studio degli strumenti normativi comunitari adottati fino ad oggi e di altri che sono in preparazione, analizzando, inoltre, il contributo notevole che ha dato la giurisprudenza comunitaria.


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