In tema di indagini difensive, l’atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero, potendo, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi dell’art. 142 c.p.p. solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell’avvocato o del suo sostituto che lo ha redatto, ma non anche se il dichiarante non lo ha sottoscritto alla fine di ogni foglio, secondo quanto prescrive l’art. 137 c.p.p.
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