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Resumen de Il conflitto di interessi nella assunzione di incarichi da parte di avvocati

Franco Bonelli

  • I. «Obbligatorietà delle regole poste dal Codice Deontologico italiano. - II. Le regole da seguire «obbligatoriamente». - II.1. Il divieto di agire in conflitto di interessi vige anche in caso di conflitto solo «potenziale». - II.2. Il divieto di conflitto di interessi vige nelle situazioni in cui lo stesso studio legale, in relazione alla stessa - o connessa - pratica, presti assistenza a due o più clienti con interessi divergenti. - II.2.A. Le disposizioni dei Codici Deontologici. - II.2.B. La nozione di conflitto di interessi. - II.2.C. La giurisprudenza ordinaria e le decisioni del CNF in tema di conflitto di interessi. - II.2.D. Conclusioni. - II.3. Prestare assistenza a favore di un cliente e contro altro cliente - o ex-cliente - in pratiche, controversie o affari del tutto diversi, sebbene non violi il dovere di non agire in conflitto di interessi, può violare altri doveri stabiliti dal Codice Deontologico italiano (dovere di fedeltà, dovere di segretezza e riservatezza, dovere di lealtà e correttezza). - II.4. Sintesi dei casi in cui è vietato - o invece consentito - assumere nuovi incarichi. - II.5. I doveri previsti dal Codice Deontologico Italiano si estendono a tutti gli avvocati che fanno parte dello studio legale. - II.6. Casi in cui il consenso del cliente o dei clienti interessati, se debitamente prestato, rende possibile per l'avvocato accettare un incarico che le regole deontologiche impedirebbero di accettare. - II.7. Difficoltà di ricorrere a «barriere» interne allo studio legale (cc.dd. «chinese walls») al fine di poter accettare incarichi in conflitto di interessi o al fine di evitare il rischio di violare il dovere di riservatezza. - III. Le regole più severe che uno studio legale può discrezionalmente adottare quale propria « policy».


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