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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.40 Valparaíso ago. 2018

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552018000100213 

Historia del Derecho Europeo

L’insurrezione siciliana del 1820. Aspetti politico-costituzionali*

La Insurrección Siciliana de 1820. Aspectos Politico-Constitucionales

Angelo Grimaldi1 

1DISES-Centro di ricerche giuridiche e politico-costituzionali, Forlì, Italia

Sommario:

L’insurrezione di Sicilia del 1820 vide l’avvicendamento sulla scena politica di due costituzioni, quella siciliana del 1812 e quella di Cadice dello stesso anno, adottata dal parlamento napoletano. Nello scontro tra governo napoletano e gli insorti palermitani due sono i documenti politici che caratterizzano l’insurrezione come mera istanza autonomistica: uno è il manifesto di risposta al proclama del principe vicario, scritto dal conte Giovanni Aceto, e l’altro è la Convenzione del 5 ottobre 1820 sottoscritta dalla delegazione palermitana. Il documento degli insorti non ha un contenuto rivoluzionario, i redattori non apprestano ideali per la realizzazione di un radicale cambiamento delle forme di governo e non propongono profonde trasformazioni di tutta la struttura sociale, economica e politica della Sicilia. Nelle istanze siciliane non sono rilevabili aspetti “separatistici”, nonostante in esse si faccia riferimento ad una passata indipendenza della Sicilia. Siamo di fronte ad un unico ordinamento statale, caratterizzato dalle rivendicazioni dei siciliani ad ottenere maggiori poteri decisionali rispetto all’unica sovranità statale esercitata dall’unico re, cui comunque rimase sottoposta il territorio siciliano. La vicenda “insurrezionale” può essere inquadrata nella generale tendenza a realizzare una forma di decentramento istituzionale e di un riconoscimento di autonomia amministrativa, pur rimanendo le richieste dei siciliani nell’alveo delle istanze “autonomistiche” e non “indipendentistiche” o “separatistiche”.

Parole chiave: Costituzione siciliana; Costituzione di Cadice; manifesto e convenzione; autonomia amministrativa; indipendenza; Regno di Sicilia; parlamento siciliano

Abstract:

There were two consecutive constitutions in the political scenario during the Sicilian Revolution of 1820: the Sicilian Constitution of 1812 and the Cadiz Constitution of that same year, which was adopted by the Neapolitan Parliament. Regarding the confrontation between the government of Naples and the Palermo rebels, there are two political documents that feature the insurrection as a petition for autonomy: one is the Manifest by Count Giovanni Aceto, in reply to the mandate of the deputy prince, and the other one is the Convention of 5 October 1820, signed by the Palermo delegation. The rebels did not draft a revolutionary document, since neither ideals to make a radical change in the forms of government nor deep transformations of the Sicilian social, economic or political structure are proposed. Sicilian petitions are not “separatist”, although a previous independence of Sicily is mentioned. We are facing a unique State order characterized by the Sicilians’ claims to obtain further decision powers on a unique state sovereignty exerted by the King, to which the Sicilian territory is subject. The “insurgency” matter may be a result of a general tendency of taking measures regarding institutional decentralization and the recognition of administrative autonomy, which are of an “autonomist” nature instead of an “independentist” or “separatist” one.

Keywords: Sicilian Constitution; Cadiz Constitution; Manifest and Convention; autonomy administrative; independence, The Kingdom of Sicily; Sicilian Parliament

Il moto napoletano nacque in seguito al pronunciamento spagnolo e nei carbonari e liberali italiani era forte l’attrazione e l’entusiasmo per la Costituzione di Cadice. Inoltre, difficilmente i napoletani avrebbero accettato la Costituzione siciliana del 1812, considerati i difficili rapporti tra le due parti del regno. Ma la Costituzione siciliana del 1812 avrebbe assicurato ai baroni ed ecclesiastici molti privilegi ed un controllo politico attraverso i seggi della Camera dei Pari, mentre la Costituzione spagnola era incentrata sugli interessi della borghesia agraria e mercantile, che nell’unica Camera elettiva avrebbe conquistato la maggioranza dei seggi.

La rivoluzione napoletana, compiuta a Napoli il 6 luglio, si seppe a Palermo il 14 luglio (durante la festa di Santa Rosalia), per mezzo di alcuni nobili palermitani appena sbarcati. Questi, raccontando i fatti di Napoli, aggiunsero che il Vicario avrebbe detto al principe di Villafranca: “dispiacergli che quivi si fosse proclamata la Costituzione spagnola, cattiva per tutti i versi, e non la siciliana dell’anno dodici più ragionevole assai1. Giuseppe La Farina conclude: “Malizia scelleratissima per suscitare la discordia fra due regni, e nel sangue della guerra fraterna spegnere la libertà”.

I nobili arrivati da Napoli insieme ad altri, tra cui in particolare il principe di Aci, il principe di Cattolica, il duca di Sperlinga, il duca di Villarosa, evocarono la Costituzione del 1812, anche con l’intento di staccare la Sicilia dal regno delle Due Sicilie, ma non ebbero seguito. Il popolo ed altri nobili, come il marchese di Raddusa, il conte Giovanni Aceto, il Col. Requesens, alla Costituzione siciliana preferivano la Costituzione di Cadice. Tuttavia, il generico e vagheggiato tema “dell’indipendenza” fu accolto con entusiasmo dai siciliani. A Palermo si invocò la Costituzione di Cadice e l’indipendenza della Sicilia, i popolani ai tre nastri carbonareschi (nero, rosso e celeste) della rivoluzione napoletana aggiunsero il nastro color giallo, simbolo del governo indipendente. Il popolo esultò all’idea di affrancarsi da Napoli, quattro furono le parole pronunciate. Dio, re, costituzione spagnola, indipendenza. Il 15 luglio, Naselli pubblicò non la Costituzione (già pubblicata a Napoli e a Messina) ma il regio editto del 6 luglio con cui si prometteva una Costituzione. Scrive Giuseppe La Farina: “Volevasi dar tempo alla fazione degli antichi baroni di far prevalere quella dell’anno dodici; altra guerra civile volevasi accendere fra Palermo e Messina”2.

Dopo l’aggressione al generale Church da parte di popolani infuriati (il quale aveva strappato il nastro tricolore dal petto di un sottufficiale) e il rogo degli uffici del registro, il Naselli, incalzato dagli avvenimenti, proclamò la Costituzione spagnola, e sull’esempio di Napoli, creò una giunta di governo, della quale nominò membri il principe di Villafranca (anche se assente), Ruggero Settimo, Gaetano Bonanno, Padre Palermo dell’Ordine dei Teatini, il marchese di Raddusa, il colonnello Requesens e Giuseppe Tortorici.

Nella concitazione generale, il conte Giovanni Aceto, sostenitore della costituzione spagnola, chiese al Naselli di far introdurre nel forte di Castellammare un numero di cittadini uguale a quello dei soldati che lo custodivano. Il generale Naselli acconsentì, ma quando il conte Aceto arrivò a Castellammare scoprì che il comandante del forte, generale La Grua, aveva aperto le porte al principe di Aci, che era a capo della parte costituzionale dell’anno dodici, il quale si stava impossessando delle armi. A questo punto il popolo invase il forte e si impadronì di fucili e munizioni, in città furono aperte le porte delle carceri, i malviventi si aggiunsero alla plebe e la rivolta popolare divenne presto violenta, inevitabili furono gli scontri con l’esercito. Le prigioni furono assaltate per liberare i detenuti, devastazioni, saccheggi, violenze. Nelle campagne i braccianti occuparono le terre comuni e molti si recarono a Palermo per partecipare alla rivolta generale. Molti cittadini sospettati di attaccamento al re o come fautori della costituzione siciliana furono uccisi tra i quali il principe di Cattolica e il principe di Aci la cui testa, staccata dal corpo, fu conficcata sulle picche e portata in trionfo per la città di Palermo.

Sul punto Augusto Camera e Renato Fabietti scrivono: “La ribellione siciliana, nelle intenzioni dell’aristocrazia terriera, doveva limitarsi alla separazione della Sicilia dal governo costituzionale napoletano e al ripristino della costituzione siciliana del 1812; in realtà il moto popolare andò ben oltre questi propositi dei baroni, ad opera delle maestranze artigiane palermitane che con la violenza imposero la più democratica costituzione spagnola e diedero agli eventi un carattere marcatamente popolare e antinobiliare, giungendo a uccidere e a decapitare due baroni, il principe di Aci (Giuseppe Reggio e Grugno, principe di Aci) e il principe della Cattolica3 (Giuseppe Bonanno Branciforte, principe di Cattolica)”.

Sugli episodi controrivoluzionari Michele Amari conservò un documento contenente i quesiti posti dalla Giunta di scrutinii presieduta dal generale Nunziante4: “Quali istruzioni Naselli ebbe sul principio di luglio? La condotta da lui tenuta ne’ pochi giorni, che precederono la rivolta in Palermo chiaramente lo dimostra; e principalmente si può ciò dedurre, 1° dal suo ostinato ritardo nel promulgare la Costituzione accordata dal Re, malgrado gli ordini del nuovo Ministero di Napoli, e le replicate pressanti istanze del Cav. De Thomasiis […] 2°: Per avere egli nella mattina del giorno 16 per mezzo del principe di Aci, e di altri suoi agenti, fatto armare la plebe con 14.000 fucili, che erano depositi nel regio Castellammare, e che dalla stessa senza veruna resistenza furono fatti prendere. Pretesto della controrivoluzione, che si volea suscitare, esser doveva la ripristinazione della Costituzione inglese del 1812, non già perché si volesse concederla, ma per rendersi favorevoli gli animi degli ex baroni, e per far nascere la guerra civile tra Napoli e Sicilia […] Così il progetto della controrivoluzione: fondato sulla lusinga della Costituzione Inglese del 1812, abortì, e le perfide mire di Naselli fallirono, ma sventuratamente promossero il movimento rivoluzionario”5.

La Giunta di governo, con il consenso di Naselli, decise di costituire una guardia civica per la tutela dell’ordine pubblico; fece girare per le vie della città delle pattuglie (composte ciascuna da 25 soldati e 50 membri delle corporazioni) che annunziavano: “Il luogotenente generale, desiderando il bene della nazione siciliana, ha spedito in tutta fretta una barca corriera, portatrice di una lettera in forma d’indirizzo a sua altezza reale il vicario generale, manifestante il voto unanime della Sicilia per ottenere amministrazione separata e indipendente da quella di Napoli, con la medesima costituzione di Spagna”. Il luogotenente generale Naselli, persa la speranza della controrivoluzione, ordinò alle truppe di uscire ed è a questo punto che la situazione precipita nuovamente: “[…] le schiere continuavano ad avanzarsi; ed al principe di Maletto, che supplicava, scongiurava e facevasi inciampo al generale, un sergente dava della baionetta sulla testa, sì ch’è cadea a terra bagnato di sangue. Sorse grido d’indignazione e di raccapriccio: ed allora Gioacchino Vaglica, frate del Terz’Ordine di S. Francesco, che ritto stava sugli scalini di una chiesa, si adatta sul petto a guisa di corazza l’immagine di Santa Rosalia, trae di sotto la tonaca una carabina, e tira il primo colpo. Le schiere più vicine spianano i fucili e rispondono, ma il frate non è offeso: il popolo grida al miracolo, e la zuffa comincia. Dalle finestre, da’ vicoli, da’ tetti, alla spicciolata, senza ordini e capi, il popolo combatteva: traevano sulle vie i cannoni da campagna, contro le case quei de’ baluardi: dappertutto grida e lamenti: le campane suonavano a stormo […] Il popolo minuto schiudea le carceri, onde uscia lurida turba e fierissima, sgomento de’ nobili, della cittadinanza, delle arti […] Il frate Vaglica, impossessatosi di un cannone, ed introdottolo nel civico ospedale, cominciava di là a mitragliare le schiere napoletane”6.

Nicolò Palmeri, sostenitore della costituzione del 1812 ed amico del principe di Villafranca, fu convinto sostenitore che il re avesse voluto suscitare in Sicilia una controrivoluzione. In una nota del suo saggio scrive: “[…] Il re, per ovvie ragioni, volle suscitare una controrivoluzione in Sicilia che gridasse la Costituzione del 1812. Lo commise, per necessità Naselli, asino vigliacco. Questi dunque naturalmente aiutò i cronici che si prometteano di sollevar il popolo per la costituzione del 1812 e l’indipendenza, e di opporlo come spauracchio al presidio napoletano che più o meno forte gridava costituzione di Spagna, e ai democrati di Sicilia che volean questa e l’indipendenza […]”7.

Per ristabilire l’ordine, riprendere il controllo e, nello stesso tempo, evitare derive popolari dell’insurrezione, il 18 luglio fu costituita una nuova Giunta di governo presieduta dal Cardinal Gravina, mentre il Colonnello (carbonaro) Requesens fu eletto comandante delle armi palermitane, il quale subito organizzò una milizia per tutelare l’ordine pubblico e respingere un’eventuale offensiva.

Il Vicario mandò a Palermo un proclama con cui invitava i ribelli a deporre le armi e prometteva un perdono generale. Nel frattempo ritornò a Palermo il principe di Villafranca al quale fu affidata la direzione della Giunta (sostituendo così il Cardinale Gravina). Il principe di Villafranca propose di inviare una deputazione a Napoli per avviare una trattativa sull’indipendenza, la costituzione spagnola e la fine degli sconvolgimenti. Nello stesso tempo fu affidato al conte Giovanni Aceto8 il compito di redigere un manifesto di risposta al proclama del principe vicario (nel quale si riepilogavano tutti i torti ricevuti dalla nazione siciliana e i disordini si imputavano al governo di Napoli). Propongo uno stralcio di un documento che Nino Cortese ha definito “fra gli scritti più significativi della rivoluzione siciliana”: “[…] In tale stato di cose, ed appena usciti da sì penosa situazione, ci giunge il proclama di V.A.R. in data de’ 20 luglio. V.A.R. ricusa di chiamarci figli; rinfacciandoci i benefici da noi ricevuti, ed i sacrifici di V.A.R. fatti per il nostro bene, ci accusa d’ingratitudine, ci chiama or sediziosi, or ribelli, or faziosi; ci impone di rientrare sotto la ubbidienza del Re, ci promette obblio, amnistia e perdono, e ci minaccia infine delle nuove disgrazie nel caso di vostra ostinazione. Noi non possiamo nascondere a V.A.R. la profonda afflizione e dolore, di cui siamo stati tutti penetrati alla lettura di questo proclama […] Questa filiale e rispettosa Rimostranza, che deponiamo a’ piedi di V.A.R., giunta a’ voti di cui sarà organo presso V.A.R. la deputazione di già spedita, servano a convincerla del filiale attaccamento e tenerezza, di cui è tuttora animata questa popolazione per V.A.R. […] V.A.R. anziché credersi ingannata dalle dimostrazioni d’amore, e di fedeltà che le abbiamo sempre fatto, lo è certamente da’ perfidi consigli di coloro, che la persuadono, che tutti i sacrifici fatti sieno dal lato della Corte, e tutti i benefici dal lato della nazione; di coloro in somma, che le insinuano, che i popoli sieno fatti per convenienza de’ principi, e non li principi per il benessere dei popoli. Quale è dunque stata sin’ora la situazione della Sicilia? […] Per ben due volte S.M. il Re Vostro Augusto genitore, e tutta la real famiglia costretta ad abbandonar Napoli venisse a cercar tra noi un asilo. Quali prove non diede la nazione allora di fedeltà, divozione, ed attaccamento? Essa non solo mantenne la corona nel suo splendore, ma forze e mezzi apprestò al Re, onde riacquistare il regno perduto. I di lei tesori furon profusi per il lauto mantenimento di stuolo numeroso di emigrati Napolitani. Ecco i sacrifici fatti dalla nazione siciliana. Quali, ne furono allora i benefici e i vantaggi? Una Corte permanente fu promessa alla Sicilia in solenne parlamento: fu questa promessa mantenuta? Ritornata la seconda volta la Corte nel 1806, migliorò forse la sorte della Sicilia? Gli onori, le cariche, e le pensioni dello Stato non si profusero che a Napoletani. […] La Sicilia si pronunziò allora per la costituzione d’Inghilterra; fu questa adottata. […] Fu decisa e solennemente sanzionata la indipendenza di questo regno. S.M. ripigliate le redini del governo, solennemente promise nel parlamento del 1815 il mantenimento non solo, ma il compimento ancora della costituzione adottata. Ritornò il regno di Napoli sotto il dominio di S.M. Quali furono i benefici che la Sicilia ottenne? Fu essa spogliata della sua nuova costituzione non solo, ma di quella ancora che, per il corso di tanti secoli, tutte le antecedenti dinastie avean sempre giurato di mantenere, e religiosamente rispettato. Strappata la sua bandiera, infranti i suoi patri stemmi, abolita la sua moneta […] fu infine ammessa all’alto onore di essere una delle provincie del regno di Napoli, ossia delle due Sicilie […] Il voto però di questa capitale, e di tutta l’isola non è perciò men forte, né men deciso per la libertà, e per la indipendenza sotto il governo di un principe della real famiglia […] Non possiamo or noi abbastanza deplorare l’errore nel quale si è fatto traviare l’animo di V.A.R. nel farle confondere il voto unanime e deciso della nazione siciliana per la libertà, ed indipendenza della sua patria a’ movimenti sediziosi, o misfatti momentanei di pochi individui, co’ quali si vuole con obbrobriosi artifici macchiare il patriottismo di questa popolazione, e la santa causa, ch’essa ha impreso a difendere […]”9.

Il documento può essere considerato, per usare l’espressione del Conte Giovanni Aceto, una “filiale e rispettosa Rimostranza” deposta “ai piedi” del Vicario Generale, Francesco. Non è un documento dal contenuto rivoluzionario, i redattori non apprestano ideali per la realizzazione di un radicale cambiamento della forma di governo e non propongono trasformazioni profonde di tutta la struttura sociale, economica e politica della Sicilia. Su questo aspetto non secondario appare interessante la ricostruzione storica sugli “Studii di Michele Amari” di Amelia Crisantino: “Si parla tanto di nazione e libertà ma non c’è traccia di tradizione patriottica, Amari è costretto a prenderne atto: ‘la guerra civile per fortuna o per nostra vergogna si sfogò meglio nell’avere che nel sangue’. Protagoniste sono le guerriglie dove si arruolano ‘i più tristi della città […] coi più tristi delle province, coi galeotti e i detenuti’, improvvisato esercito senza disciplina composto da uomini attirati solo dalle possibilità di saccheggio”. “Pertanto è da biasimarsi sommamente chi ordinò queste masnade perché i vizî di quelle doveansi prevedere da ognuno” cioè Emanuele Requesenz, di cui Amari conserva copia dell’interrogatorio davanti alla Giunta di Scrutinii […] La rivoluzione segue due diversi e contemporanei sviluppi: sul piano delle richieste politiche, i confusi obiettivi volti a restaurare il predominio di Palermo vengono rifiutati da gran parte delle altre città, coinvolte tardi e male. Tanto che Amari scrive uno dei suoi pensieri eretici: “era la chiamata all’armi del barone che appena annunziava ai vassalli l’oggetto della guerra”10.

Quella di Amari non è una voce isolata. Così scrive il procuratore generale del re, Pietro Calà Ulloa, al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia il 3 agosto 1838: “La Sicilia in quanto alleopinioni politiche,Signor Eccellentissimo, a me par che trovisi nella condizione stessa in cui eran gli Stati continentali del Regno nel 1701, quando, cambiata la Dinastia, avvenne il tentativo in favor di Casa d’Austria, conosciuto sotto il nome diRivoluzione di Macchia. Il popolo che nello sconvolgimento politico del 1647 si era visto abbandonato dai Nobili, li abbandonò a sua posta 54 anni dopo. Gli avvenimenti della Sicilia nel 1812 furon tutti in favor dei Patrizi, sia per l’indole delle Leggi modellate sulle Britanniche, sia per l’influenza che vi ebbero i Magnati.L’interessi materialirestaron talmente estranei a quelle novità, che bastò a S. M. Ferdinando I unsol Decretoperché le nuove leggi cadessero: e non vi fu unasola voceche si alzasse contro, ne vi fu d’uopo di stringere in carcereun sol dissidente!Fatto di grandissimo momento, che prova come leopinioniin nulla influissero in quelli avvenimenti, e che qui come in Inghilterra ed in Francia, fra gli antichi e fra i moderni, i soliinteressi materialiprolungano e cementano le rivoluzioni […] Gli avvenimenti dello scorso anno svelarono finalmente la debolezza del popolo ed umiliarono l’orgoglio patrizio e la vanità plebea. Una mano di soldati bastò a comprimere ogni moto, e popolazioni intere posero giù le armi innanzi a pochi Tironi. Ecco dunque la Sicilia nello stato di Napoli nel 1701. Il popolo è staccato dai patrizi; i patrizi umiliati di non poter più atterrire col fantasma di un popolo pronto ad insorgere, perché il popolo si è mostrato poco armigero e poco atto a divenirlo. Un fatto degnodinota è che negli avvenimenti del 1820 i Magistrati vennero dappertutto rispettati, perché il popolo non aveva fatto ancora alcun saggio delle nuove Leggi; non così dei funzionari Civili, che vennero assaliti e perseguitati. Nelle turbolenze ultime poi accadde altrimenti, giacché i Magistrati versarono ingrandissimo pericolo”11.

Nello stesso tempo, non credo che dalla risposta scritta da Giovanni Aceto -e in tutti gli altri documenti che via via esamineremo- possano trarsi istanze indipendentistiche nonostante in essa si faccia pieno riferimento ad una passata indipendenza del territorio, fondata questa anche sulla specificità culturale del popolo siciliano, e si fa spesso ricorso all’idea della Sicilia come Stato-nazione. Ma quali sono le vicende storico-politiche e le strutture giuridiche per le quali il Regno di Sicilia in passato poteva fondatamente considerarsi un vero e proprio Stato indipendente o meglio uno Stato-nazione? L’infondatezza di un passato autenticamente indipendente si comprende attraverso lo studio delle dinastie (tutte straniere) che si sono succedute dal 1062 al 1820 in Sicilia: Normanni12 (Altavilla), Svevi (Germania), Angioini (Francia), Aragonesi (Spagna, la Sicilia diventa vice regno), gli Asburgo (Austria), i Borbone di Spagna, i Savoia, di nuovo gli Asburgo, e nel 1734 Carlo III di Borbone.

Carlo di Borbone entrò a Napoli il 10 maggio 1734 e il 2 gennaio 1735 assunse il titolo di re di Napoli, mentre il 3 luglio 1735 venne incoronato a Palermo re di Sicilia. Carlo di Borbone (Carlo III in Sicilia) mantenne separati i due regni: a Napoli regnò con sovranità assoluta, mentre in Sicilia mantenne e convocò il parlamento. Due capitali, ma la Corte a Napoli. Carlo III di Borbone, in seguito alla morte del fratellastro Ferdinando VI, re di Spagna, assunse la più prestigiosa corona di Spagna, portando con se Carlo Antonio quale successore. Sale al trono a soli 8 anni il figlio Ferdinando. Dalla reggenza, iniziata nel 1759, fino al 7 dicembre 1816, Ferdinando III di Sicilia e IV di Napoli mantenne separati i due regni.

Nel 1799 si instaura la Repubblica napoletana (il re parte per la Sicilia), si forma la Repubblica romana del 1798, il Regno di Napoli verrà liberato dall’esercito della Santa Fede, ma nel 1806 sarà rioccupato da parte francese ad opera del generale Andrea Massena (il re riparte per raggiungere Palermo). Ferdinando si insediò nel palazzo reale di Palermo mantenendo il controllo della Sicilia grazie all’appoggio militare degli inglesi. Il 14 febbraio 1806 Napoleone dichiarò decaduta la dinastia Borbonica e proclamò suo fratello Giuseppe, Re di Napoli fino al 1808. Dopo che Giuseppe fu proclamato re di Spagna, il trono napoletano andò al cognato di Napoleone, Gioacchino Murat che regnò fino al 1815. Nel 1811 nacquero i primi contrasti tra la corte borbonica e i baroni siciliani, quest’ultimi appoggiati dal plenipotenziario inglese Lord Bentinck. Il 16 gennaio 1812, attraverso Lord Bentinck, Ferdinando III, con il pretesto di una finta ed improvvisa malattia, fu obbligato a rinunciare ai suoi poteri, e nominare reggente il figlio Francesco (si trasferì in campagna a Ficuzza). Il 18 luglio 1812 il parlamento siciliano approvò la nuova Costituzione (Ferdinando non potè opporsi alla Costituzione a causa principalmente delle pressioni britanniche).

Il 5 luglio 1814 Ferdinando III, dopo la lunga reggenza del figlio Francesco, riprese possesso formalmente delle sue funzioni mantenendo in vigore la Costituzione. Nel frattempo Murat fu sconfitto a Tolentino e il popolo napoletano iniziò ad inneggiare al ritorno di re Ferdinando. Il recepimento delle norme stabilite al Congresso di Vienna, in particolare dopo il Trattato di Casa Lanza (Capua, 20 maggio 1815), consentì a Ferdinando di riprendere possesso del regno il 7 giugno 1815. L’Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, all’articolo 104, stabiliva che “S.M. il Re Ferdinando IV è ristabilito, sia per sé che per i propri eredi e successori, sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle Potenze come Re del Regno delle Due Sicilie13. La Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie dell’ 8 dicembre 1816, recependo l’articolo 104 dell’Atto finale del Congresso di Vienna, stabiliva all’articolo 1 “Tutti i nostri dominj al di qua e al di là del Faro costituiranno il regno delle Due Sicilie14. Quindi, si riunì in un solo Stato i Regni di Napoli e di Sicilia con la nuova denominazione (il re assunse il titolo di Ferdinando I delle Due Sicilie). Con tale atto, tra l’altro, si privò la Sicilia della Costituzione promulgata nel 1812.

Il Regno di Sicilia più che Stato indipendente si dovrebbe considerare ordinamento giuridico a regime privatistico-patrimoniale almeno fino al XVI secolo (anche se solo dal ‘700 e, in particolare, dalla Rivoluzione Francese si realizza in modo più marcato la distinzione tra gli elementi privatistici da quelli pubblicistici). L’ordinamento del Regno di Sicilia non predetermina il raggiungimento di interessi generali, ma soltanto la cura e la difesa di interessi prevalentemente di carattere patrimoniale e privatistico. Il sovrano rappresenta soltanto il feudatario maggiore circondato dai feudatari minori. I rapporti tra re e feudatari si fondano sul contratto: l’infeudazione è un atto di liberalità del re, assistito dall’impegno del feudatario minore di provvedere alla comune difesa o alla contribuzione fiscale. Nel regime privatistico-patrimoniale non c’è posto per la cura degli interessi generali della comunità. Sarebbe giuridicamente più corretto parlare di consorzio o unione di feudi, dove gli interessi dei singoli soggetti che vivevano stabilmente nel territorio di tale unione venivano generalmente curati delle singole categorie (corporazioni dei mestieri) o affidati alla Chiesa (istruzione ed assistenza) e solo marginalmente dal consorzio di feudi. Il parlamento siciliano fu organo di rappresentanza di baroni e prelati, privo di una funzione politica, senza poteri legislativi o deliberativi. Feudi, castelli, diocesi, abbazie in quanto unità territoriali avevano il diritto di inviare al Parlamento il loro rappresentante.

Non sarebbe corretto non tener in considerazione che la Sicilia fu reputata dai Normanni, dagli Svevi, dagli Angioini, dagli Aragonesi, dagli Asburgo d’Austria, dai Savoia ed infine dai Borbone come terra di contesa e di conquista. I siciliani dell’800 rivendicando l’autonomia in nome di un passato tutto autonomo ed indipendente e richiamando una nazione siciliana, forse dimenticavano che in Sicilia, a causa del susseguirsi di tante etnie, nel corso dei secoli furono utilizzate tante lingue: tedesco, francese, normanno, gallo-italico, siciliano, italiano e, negli atti ufficiali, oltre al francese, furono utilizzate anche il latino, il greco [fino al 1300 circa] e l’arabo [fino al 1276]15. Alcuni studiosi hanno attribuito allo Stato normanno-svevo carattere unitario ed in quanto tale è stato considerato modello dello Stato moderno in Europa (fu presente l’unità territoriale, forme embrionali di ordinamenti e suddivisioni amministrative, un chiaro regime della terra e delle infeudazioni, un preciso controllo fiscale del territorio e del patrimonio dei feudatari minori); tuttavia, a mio avviso, sono tutti aspetti ordinamentali improntati e riconducibili ad un sistema giuridico privatistico su base patrimoniale. Non è inoltre trascurabile ai nostri fini la circostanza che dai primi del ‘400 con gli Aragonesi il Regno si trasformò in Viceregno dipendente dalla Corona d’Aragona.

Nel 1820 non c’era uno Stato indipendente, c’erano due Regni con un’unica sovranità esercitata dall’unico re o da un suo Vicario. Si trattava di un unico ordinamento statuale, caratterizzato dalle rivendicazioni dei siciliani ad ottenere maggiori poteri decisionali rispetto all’unica sovranità statale (esercitata dall’unico re) cui comunque rimane sottoposta il territorio siciliano. Si potrebbe parlare di una tendenza a realizzare una forma di decentramento istituzionale e di un riconoscimento di autonomia amministrativa, pur rimanendo le richieste dei siciliani nell’alveo delle istanze autonomistiche e non indipendentistiche16 (nonostante nelle rimostranze rivolte al Vicario Generale o al Re si domandi l’indipendenza, ma senza “che si alterino le leggi di successione al trono, né che si rompano que’ legami politici che dipendono dall’unicità del Monarca”).

Prima del Sistema di Vienna, la situazione istituzionale siciliana poteva inquadrarsi nella monarchia limitata, sistema già sperimentato in Inghilterra, che comportava la presenza, accanto al potere esecutivo esercitato dal re, di un’assemblea rappresentativa elettiva. Torneremo in modo più dettagliato su questo argomento quando saranno esaminati gli altri documenti di rilevanza politico-costituzionale.

Per concludere, nelle parole di Giovanni Aceto, in particolare i richiami alla Costituzione inglese del 1812, che con essa fu sanzionata l’indipendenza del Regno di Sicilia (che il re promise solennemente nel parlamento del 1815 di portare a compimento), credo che si possa facilmente riscontrare l’esigenza di un’autonomia decisionale. Non è sufficiente proclamare un Regno indipendente rivendicando una passata indipendenza e legare quest’ultima alla specificità culturale, tanto da far ricorso all’idea di Nazione siciliana, se poi il sovrano è unico (e condiviso) con un altro regno e lo stesso promette e non porta a compimento la tanto sospirata indipendenza? Solitamente, l’indipendenza dovrebbe comportare l’autodeterminazione degli atti di natura politico-costituzionale, che rimangono all’inizio nella fase pre-giuridica. Nella stessa direzione va il forte richiamo al legame indipendenza/libertà. Per questi motivi insisto nel considerare la situazione siciliana pre-rivoluzionaria come un regime ispirato al principio della separazione e caratterizzato dalla coesistenza di due fonti di autorità a ciascuna delle quali era affidata la titolarità di proprie funzioni. Monarchia limitata, nell’ambito dell’assolutismo regio e sulla base del diritto alla partecipazione all’esercizio della funzione legislativa con valore tendenzialmente (ma non sempre e facilmente esercitato) uguale a quella del re.

La deputazione palermitana non fu ricevuta a Napoli dal Vicario, incontrò, invece, a Posillipo il ministro Zurlo il quale riferì le seguenti condizioni: 1) qualunque trattativa doveva essere preceduta da un atto di piena sottomissione della città di Palermo; 2) si dovevano rialzare gli stemmi abbattuti e liberare i prigionieri napoletani; 3) si doveva sciogliere ogni illegittima autorità.

A queste condizioni il Vicario avrebbe usato clemenza nei confronti degli insorti e, comunque, la trattativa non avrebbe potuto riguardare l’indipendenza della Sicilia, dato che la Costituzione spagnola non prevedeva lo smembramento dello Stato, e che dopo tutto l’indipendenza voluta da Palermo non era probabilmente condivisa dalle altre città siciliane (le trattative resteranno interrotte).

In realtà in Sicilia l’istanza di c.d. indipendenza avanzata dai palermitani non fu condivisa da tutti i Valli (province). Messina, antica rivale di Palermo, aveva festeggiato il successo della rivoluzione napoletana (molti cittadini messinesi, aderendo al nuovo ordine di cose, si iscrissero numerosi alla Carboneria); lo stesso avvenne a Catania e a Siracusa, dove aumentarono le adesioni alla Carboneria. Sulla stessa linea di Palermo si trovava Girgenti, che aveva assunto un atteggiamento ostile al Governo di Napoli. Secondo Rodolico era la Corona a favorire la lotta civile17.

La Carboneria contribuiva ad accentuare i legami fra le due parti del Regno e, di conseguenza, si voleva agevolare in un certo qual modo il percorso al nuovo Governo costituzionale. Ma in Sicilia, in particolare in quella orientale, la Carboneria si era diffusa, mentre la parte occidentale restava interessata a realizzare il programma di indipendenza (senza prospettive unitarie).

Il 26 luglio 1820 la Giunta provvisoria di governo mandò i suoi rappresentanti nelle altre città siciliane alle quali rivolse l’invito di inviare ciascuna un deputato (due Catania e Messina) allo scopo di decidere in comune sugli interessi della Sicilia, collaborare alla formazione di una Camera elettiva ed assumere un atteggiamento unitario dinanzi al Governo napoletano. L’appello non fu raccolto da tutti i distretti, tra le città siciliane rimanevano antichi rancori provinciali18.

L’assenza di unione tra i Valli della Sicilia e tra le varie anime dell’insurrezione, provocò gravi disordini e rappresaglie (decise ed organizzate dalla Giunta provvisoria di Palermo) anche nella Sicilia occidentale: ad esempio, la città di Trapani si schierò contro Palermo e per questa decisione subì l’attacco di una spedizione armata (chiamata guerriglia; le colonne armate furono inviate anche a Messina, Catania, Caltanissetta, Siracusa, ecc.). Trapani si difese con energia (era di stanza una guarnigione militare), la colonna palermitana fu fermata a Paceco, successivamente a Xitta e a Rilievo, zona di confine tra Trapani e Marsala.

Nell’agosto 1820 il governo napoletano consegnò alla deputazione palermitana (che a luglio era stata fermata a Posillipo) un progetto di conciliazione: il re avrebbe accordato l’indipendenza alla Sicilia se ciò fosse stato richiesto dalla città di Palermo e dalla maggioranza dei Comuni siciliani. L’indipendenza si sarebbe estesa “unicamente a ciò che non veniva in collisione colle leggi della successione, e non rompesse quei legami politici fra i due paesi che dipendono dall’unicità del Monarca”19.

Nello stesso tempo il Governo napoletano decise di inviare in Sicilia il generale Florestano Pepe al quale fu affidato il compito di concludere con i siciliani la prospettata convenzione o di sottometterli con la forza. Al generale vennero consegnate dal ministero le istruzioni prospettate nel progetto di conciliazione. Riprendiamo alcuni passaggi fondamentali del documento: “Il Governo non farà alcuna opposizione a che la Sicilia abbia una rappresentanza indipendente da quella di Napoli alle condizioni qui appresso: 1. Che dietro questa prima manifestazione fatta a’ Deputati, debba Palermo restituire tutti i prigionieri, e rientrare nell’ordine; 2. Che il voto di Palermo debba essere accettato dal resto dell’isola nel modo che si potrà immaginare; 3. Che debba preliminarmente fissarsi l’unità del Principe, l’unità dell’Armata, e della Marina, la quota de’ sussidj, ed uomini che dovrà somministrare, e la lista civile, ed in conseguenza l’unità del Corpo Diplomatico, e della Corte Palatina; 4. Che debba ugualmente fissarsi, che Sua Maestà possa commettere il Governo di Sicilia ad un suo rappresentante sotto un titolo qualunque. S.A.R. riguarda un dritto uguale per tutt’i suoi sudditi, e vuole una espressione di voto ugualmente principale, ed indipendente di ciascuna parte dell’Isola col metodo che piacerà di dare a S.A.R., e che negli articoli seguenti verrà indicato”20.

Fu fissato che dovesse farsi un Indirizzo al re per chiedergli l’indipendenza della Sicilia. La Giunta di Palermo accolse con favore la proposta di conciliazione. Fu presentato il richiesto Indirizzo, sottoscritto dai membri della Giunta, dal Senato di Palermo, dai Rappresentanti dei Comuni del regno, dai capi delle corporazioni dei mestieri di Palermo, chiamati Consoli. A quell’indirizzo si allegò un quadro generale con l’indicazione di tutti i Comuni che avevano pronunciato il voto d’indipendenza. Anche in questo documento si parla di indipendenza, ma il lessico utilizzato, la portata della richiesta rivolta al re, nonché lo stile utilizzato dai sottoscrittori fanno propendere per una richiesta di autonomia e non di indipendenza. Leggiamo la richiesta indirizzata alla “Sacra Real Maesta”: “[…] Sin dal momento che giunse in questa Capitale la notizia di aver la M.V. accordata a tutti i sudditi la Costituzione Spagnuola, un sentimento universale di giubilo si palesò in questo popolo. Ma un tal sentimento non potè andar disgiunto dal desiderio di un governo indipendente […] Questa Giunta […] non trascurò di spedire alla M.V. una Deputazione per rappresentarle la verità de’ fatti occorsi, e farle noti i desiderj di questo popolo per l’indipendenza […] Dopo un lungo ed affannoso aspettare, è ritornata in fine una porzione della Deputazione spedita ai piedi di V.M., la quale ci reca la consolante notizia che la M.V. si sia compiaciuta di riconoscere giustizia dei nostri voti, e si degnerebbe accordar alla Sicilia la sua indipendenza […] Noi Sire, con tanta maggior fiducia avanziamo alla M.V. le nostre suppliche per l’indipendenza […] Il desiderio dell’indipendenza, non è in noi figlio, né di privato interesse, né d’irrequieta smania di novità: esso è il risultato dei nostri antichissimi dritti, e delle leggi stesse costitutive della monarchia. Questa monarchia nacque in Sicilia […] Dal 1816 in poi la Sicilia ebbe la sventura di essere cancellata dal rango delle Nazioni, e di perdere ogni Costituzione […] Noi dimandando l’indipendenza della Sicilia vogliamo fruire di tutti i risultati che scaturiscono dalla Costituzione Spagnuola, che V.M. si è compiaciuta di accordarci, ma non chiediamo che si alterino le leggi di Successione al trono, né che si rompano que’ legami politici che dipendono dall’unicità del Monarca. Sire, son questi i voti, non del solo Palermo ma dell’intiera Sicilia […]”21.

La richiesta fu inviata al generale Pepe (il generale si trovava a Cefalù) con una deputazione che aveva anche l’incarico di proporre al generale di ritardare di qualche giorno la marcia su Palermo fino a quando la Giunta non fosse riuscita a far prevalere il suo indirizzo politico ed evitare che ai popolani il generale -non scevri di pregiudizi nei confronti del governo napoletano- apparisse più come conquistatore che conciliatore.

Sin dall’inizio le condizioni del governo si basavano su tre punti fondamentali: la trattativa non poteva riguardare lo smembramento dello Stato, quindi unità del monarca (anche nel lessico governativo si legge più volte il termine indipendenza); si doveva fissare l’unità della monarchia, un sole re; il re poteva affidare il governo di Sicilia ad un suo rappresentante. Nel secondo punto si stabilisce l’unità del Principe, ma non si fa riferimento ai due precedenti Regni (Regno di Napoli e Regno di Sicilia), mentre nel terzo punto si parla, infatti, di affidare il Governo di Sicilia non di Regno di Sicilia.

Il nuovo governo napoletano voleva accordare l’antico parlamento alla Sicilia? Dall’esame dei documenti politico-giuridici credo che si possa affermare il contrario. Nello stesso tempo, come dicevo prima, le istanze siciliane non possono essere considerate “indipendentistiche”, sarebbe più corretto inquadrarle come autonomistiche se con il termine autonomia intendiamo, come poi venne a significare, il potere di autodeterminazione esercitabile in modo indipendente però nei limiti consentiti dalla Superiore Legge statale. L’autonomia presuppone l’indipendenza da altri poteri (che la Sicilia non poteva certo vantare) e vale nell’ambito in cui questa si estende. Ciò significa che l’indipendenza coincide con la sovranità solo quando sia massima. Mentre, nei documenti esaminati non sono riscontrabili richieste da parte dei siciliani con cui si voleva rivendicare l’indipendenza del loro territorio dalla sovranità dell’appena nato Stato unitario, anzi tutta la vicenda politica sembra caratterizzata dalla rivendicazione tesa ad ottenere maggiore autonomia rispetto alla sovranità statale, cui comunque la Sicilia sarebbe rimasta sottoposta.

Il nascente governo costituzionale voleva attribuire alla Sicilia, nell’ambito di una visione unitaria dello Stato (questa affermata dall’appena compiuta rivoluzione costituzionale), una maggiore autonomia amministrativa. Non si può, inoltre, negare il ruolo svolto dalla Carboneria in Sicilia -diffusa particolarmente nella Sicilia Orientale ma anche a Trapani e ad Agrigento- che contribuiva ad accentuare i legami fra le due parti dell’ormai unico regno facendo opera di coesione unitaria e patriottica e comunque contraria alle aspirazioni autonomistiche dei siciliani in generale, e più in particolare dei palermitani e degli agrigentini. La Carboneria aveva tutto l’interesse al mantenimento di uno Stato unitario e ad agevolare il percorso al nuovo governo costituzionale essendo stata promotrice del moto napoletano.

Nella richiesta indirizzata al sovrano, si leggono parole tutt’altro che rivoluzionarie: “Noi Sire […] avanziamo le nostre suppliche per l’indipendenza”. Anche con questo documento si rivendica la c.d. indipendenza e questa viene ancorata ad antichi diritti della Sicilia. Domandando l’indipendenza, si chiedeva al sovrano il riconoscimento dei privilegi che sarebbero scaturiti dalla Costituzione spagnola, sempre nel rispetto dell’unicità della monarchia. L’accettazione dell’unicità della sovranità statale con un solo monarca da parte dei ribelli siciliani ci indirizza, con tutta evidenza, verso una richiesta di autonomia, di riconoscimento di maggiori poteri decisionali ed un proprio parlamento. Si sarebbe configurato così un sistema istituzionale basato su una monarchia unica con un solo re che riconosce una maggiore autonomia ad una parte importante del proprio territorio statale (la Sicilia era già nel ‘700 sin da Carlo III di Borbone un Regno distinto formalmente da quello di Napoli con un unico re).

Nei fatti siciliani non c’è una cesura con il passato, non si rinnegano le Istituzioni e il re; nel lessico utilizzato c’è rispetto, osservanza nei confronti del Vicario generale. In più passaggi si comprende l’atteggiamento di sottomissione, la richiesta di grazia, di bontà o si attende l’atteggiamento grazioso del sovrano. Anche dai moti, dai disordini non emergono fatti particolarmente significativi tali da ricondurre i disordini ad un vero e proprio rivolgimento di natura rivoluzionaria. Nei tumultuanti non c’è una visione alternativa al sistema prospettato, si chiede in definitiva la dignità di Regno e il parlamento (che in Sicilia, in particolare, aveva sempre deliberato sui donativi al re). Non si prospetta un nuovo ordine sociale ed economico, tutto rimane nell’alveo del sistema monarchico-cetuale, dove il ruolo sociale preminente era svolto principalmente dai baroni e dall’alto clero. In tutti i documenti si scorge nei siciliani un’inclinazione a trattare il contenuto delle richieste. Questo atteggiamento pragmatico da parte dei baroni siciliani, il cercare di raggiungere i risultati attraverso graduali esperienze politico-giuridiche, a volte anche a contenuto costituzionale, ci raccontano e ricordano, però limitatamente all’aspetto comportamentale degli attori politici, i difficili rapporti tra i diversi corpi costituzionali dell’esperienza costituzionale inglese.

Il generale Pepe volle però continuare la sua marcia, ma propose nello stesso tempo che il voto espresso dalla Sicilia si facesse per mezzo di un Parlamento nel quale venissero chiamati i rappresentanti di tutti i Comuni siciliani e chiese un incontro a Termini con il presidente della Giunta palermitana, il principe di Villafranca22. La Giunta aderì alla proposta del generale Pepe, il principe di Villafranca si presentò a Termini nel cui incontro si stabilì di concludere un accordo. Il 22 settembre 1820 tra la deputazione palermitana, capeggiata dal Principe di Villafranca, e il generale Pepe furono stabiliti per iscritto i termini dell’ accordo (che il generale non firmò per dimostrare che non si trattava di un libero accordo tra le parti ma di concessioni elargite spontaneamente dal governo regio). Il documento stabiliva l’amnistia generale ai ribelli, che sarebbe stato convocato un parlamento siciliano per conoscere la volontà dei siciliani in merito all’indipendenza e che l’armata napoletana fra tre giorni sarebbe entrata a Palermo. Il principe di Villafranca ordinò a tutti i comandanti delle Forze Armate di ritirarsi e di riunirsi all’armata napoletana, restando sotto il comando del generale Pepe.

Quando le truppe napoletane si avvicinarono alla Capitale e il popolo palermitano, sentitosi tradito dalla Giunta Provvisoria di Governo, comprese che l’indipendenza era condizionata da un voto di tutta la Sicilia, fece scoppiare una violenta sommossa e per molti giorni la città di Palermo rimase in preda ai disordini e all’anarchia23.

Il 5 ottobre 1820 a bordo del cutter inglese The Racer, fu firmata una convenzione dal Generale Florestano Pepe e il Principe di Paternò. Fu così ristabilito l’ordine e le truppe napoletane entrarono in città.

Leggiamo alcuni importanti passaggi della Convenzione che consentiranno di comprendere meglio l’intricata vicenda siciliana e i suoi profili giuridico-costituzionali. L’articolo 2 della Convenzione recita: “La maggioranza de’ voti de’ Siciliani legalmente convocati deciderà dell’unità o della separazione della rappresentanza nazionale del regno delle Due Sicilie”; mentre all’articolo 3 si legge: “La Costituzione di Spagna del 1812, confermata da S.M. Cattolica nel 1820, è riconosciuta in Sicilia; salve le modificazioni che potrà adottare l’unico parlamento ovvero il Parlamento separato per la pubblica felicità”; l’articolo 4: “A unico, e per niun altr’oggetto di esternare il pubblico voto sulla riunione, o separazione de’ Parlamenti del regno, ogni Comune eleggerà un deputato”; completiamo la lettura con l’articolo 7: “Il Parlamento unico o separato può solamente fare, o abrogare le leggi. Fintantochè non sia convocato, le antiche leggi saranno osservate tanto in questa capitale, quanto nel rimanente dell’Isola. S.A.R. sarà anche sollecitata onde prima che il Parlamento si riunisce le modifiche pel bene del popolo24.

Il 1 ottobre 1820 si inaugurava il parlamento eletto con il voto dei cittadini censiti e presieduto dal Cavalier Matteo Galdi. L’assemblea legislativa ben presto esaminò la convenzione del 5 ottobre e il 14 dello stesso mese dichiarava nulla, cioè come non avvenuta, la convenzione ritenuta contraria alla Costituzione e al voto della gran parte della Sicilia che reclamava unità di tutto lo Stato (anche per non sottostare alla prepotenza ed egemonia di Palermo). Il generale Florestano Pepe per protesta rassegnò le dimissioni e al suo posto fu nominato il generale Pietro Colletta. Il nuovo comandante (che giunse a Palermo il 7 novembre 1820) proibì i nastri gialli, simbolo d’indipendenza, sciolse la Giunta Provvisoria di Governo, fece prestare giuramento di fedeltà al regno a tutti i funzionari e ordinò le elezioni al parlamento napoletano. Propose anche un suo disegno politico-amministrativo per la Sicilia che avrebbe visto Palermo la capitale civile e Messina la capitale del commercio e degli stabilimenti militari nell’Isola. Il disegno prevedeva anche di attribuire alla Sicilia l’indipendenza amministrativa, finanziaria e giudiziaria nei limiti previsti dalla Costituzione. Colletta, riferendosi ai siciliani, scriveva: “non ci combattono, ma ci aborrono, le autorità sono piuttosto sofferte che rispettate, le leggi più tollerate che obbedite”25.

Il governo costituzionale emana il decreto del 15 ottobre 1820 con cui quest’ultimo comunicava alle autorità giudiziarie, amministrative, militari ed ecclesiastiche siciliane la “nullità” della convenzione stipulata tra il generale Pepe e il principe di Paternò: “Il Parlamento nazionale avendo visto i rapporti, le mozioni, ed i documenti comunicategli da S.E. il Ministro degli affari interni sulla convenzione militare conchiusa tra S.E. il Tenente Generale D. Florestano Pepe ed il Principe di Paternò, ha considerato che quell’atto è contrario a’ principj stabiliti nella Costituzione sotto l’art. 172, num. 3, 4 e 5; poiché tende ad indurre divisione nel regno delle Due Sicilie; che è altresì contrario a’ trattati politici, a quali una sì fatta unità è appoggiata; ch’è contrario ugualmente al voto manifestato da una grandissima parte della Sicilia oltre il Faro, colla spedizione de’ suoi Deputati all’unico Parlamento nazionale; che in fine è contrario alla gloria del regno unito, alle sue convenzioni politiche ed all’onore delle armi nazionali. Quindi il Parlamento del regno unito delle Sicilie ha dichiarato essenzialmente nulla, e come non avvenuta la convenzione militare conchiusa tra S.E. il Tenente Generale Pepe ed il Principe di Paternò nel giorno 5 ottobre 1820 […]”26.

Sono tre i punti centrali dei due documenti: unità o separazione della rappresentanza, quindi parlamento separato per la Sicilia o unico parlamento, la Costituzione di Cadice del 1812 e la paventata divisione del regno, la contrarietà del contenuto della Convenzione ai trattati politici. Da un breve esame della forma di governo e dei modi di attuazione del principio della separazione dei poteri comprenderemo i moti siciliani, le presunte istanze indipendentistiche e il loro limite politico-costituzionale.

I fatti così esposti raccontano le caratteristiche di un regime caratterizzato dalla coesistenza di due fonti di autorità che esprimono basi sociali diverse tra loro. Raccontano principalmente di una monarchia soggetta ad una fase di trasformazione caratterizzata dal diritto alla partecipazione all’esercizio della funzione legislativa (tendenzialmente con valore uguale a quella del re). Diritto conquistato all’inizio dagli aristocratici e, successivamente, dalla borghesia. Diritto partecipativo garantito da una Costituzione, al rispetto della quale il re si vincolava con giuramento formale. Il re però conservava tutte le potestà prima possedute, cioè quelle non espressamente sottratte dalla Costituzione, di conseguenza, restavano al di fuori del limite costituzionale. Questa presunzione di una propria competenza regia, fuori dal perimetro costituzionale, rappresenta un residuo della Plenitudo Potestatis, goduta dal sovrano nel periodo dell’assolutismo regio. C’è, quindi, da sottolineare un elemento giuridico non trascurabile: la posizione preminente del re conferiva carattere ineguale all’assetto dualistico di ripartizione del potere fra sovrano e parlamento.

Sono caratteristiche politico-giuridiche rinvenibili nelle Costituzioni emanate dopo la Restaurazione. Ne è espressione, per esempio, la Carta Costituzionale (elargita ai francesi) il 4 giugno 181427.

La Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1820 altro non è che la Costituzione politica della monarchia spagnola, cioè la Costituzione di Cadice del 1812, adattata alle circostanze e caratteristiche particolari del Regno napoletano. Fu voluta dopo l’insurrezione dei carbonari ed è considerata democratica, repubblicana e liberale. Quella di Cadice era una Costituzione che proveniva dal basso, voluta ed approvata dalle Cortes e sottoscritta da tutti i deputati. In essa si dichiarava che la sovranità risiedeva nella Nazione. Anche l’articolo 3 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1820 dichiara che “la sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali28. Come quella di Cadice, la Costituzione del 1820 poneva al centro della vita politica il parlamento e delimitava i poteri del re.

I fatti del 1820 sono espressione di un regime transitorio, dove la contrapposizione dualistica re e sovranità nazionale si basava essenzialmente su un patto costituzionale fra le due fonti di sovranità, re da un lato, nobili liberali e borghesi dall’altro. Si tratta di separazione degli organi dovuta principalmente alla diversa ed eterogenea estrazione sociale dei due principali attori. Nelle funzioni, invece, si riscontra la partecipazione del re, titolare del potere esecutivo, alla formazione della legge mediante la sanzione (art. 135 e seguenti e art. 16429), e viceversa la partecipazione del parlamento all’indirizzo politico-amministrativo con l’approvazione del bilancio (art. 124, commi XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII).

La Costituzione del Regno delle Due Sicilie non si sottrae al principio della rappresentatività, che ne costituisce il fondamento politico. La crisi dello Stato assoluto coincide con il titolo d’investitura del sovrano (a seguito dell’affacciarsi sulla scena politico-economica di ceti emergenti, come l’alta e media borghesia mercantile, bancaria e burocratica): l’investitura diretta, fondata sul principio legittimista e teocratico, sostituita da un titolo derivativo e rappresentativo, fondato ora sul principio della volontà nazionale e, successivamente, sulla Volontà popolare. Con le prime Costituzioni moderne, e quindi anche la Costituzione del Regno delle Due Sicilie, il sovrano assume formalmente l’impegno di rispettare i diritti dei cittadini e vengono predisposti all’interno delle Carte, strumenti giuridici per garantire tale rispetto. In altri termini, le Costituzioni moderne pongono accanto al Sovrano una serie di altri organi che possono operare come limite del (o al) potere regio.

Anche la Costituzione del 1820 considera l’esistenza di due centri di autorità posti formalmente in posizione paritaria, il re e il parlamento. Stabilire che la sovranità risiede essenzialmente nella nazione rappresenta il tentativo di eludere il problema se la sovranità debba spettare al re (potere esecutivo) o ai rappresentanti della nazione, cioè al parlamento (quest’ultimo espressione del potere legislativo condiviso con il re). L’articolo 26 recita: “Il parlamento è il complesso di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, e che sono nominati da’ suoi cittadini nel modo che sarà detto in appresso30. Il risultato di questa impostazione è l’aver affidato la soluzione ai rapporti di forza politica tra i due corpi costituzionali (re e parlamento), fino a che un organo riuscirà a prevalere politicamente ( o anche con l’uso della forza) sull’altro.

Con la Costituzione del Regno delle Due Sicilie, pur non potendo parlare pienamente di Plenitudo Potestatis (si vedano gli artt. 164 e 165 della Costituzione) non fu eliminata la posizione di legittimazione trascendente posta a fondamento della monarchia. Essa determinò un regime dualistico (re e parlamento) basato sull’esistenza di due titoli d’investitura del re, “Ferdinando I per Grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Re del Regno delle Due Sicilie”31: uno autonomo, trascendente, ed uno derivato e rappresentativo. Possiamo considerare la nascente monarchia, con a capo Ferdinando I, come monarchia limitata a carattere temporaneo e con caratteristiche proprie delle monarchie costituzionali.

Anche la Costituzione del Regno delle Due Sicilie ripone nei singoli individui il fondamento della sovranità. Nell’assolutismo regio la sovranità era assicurata dalla persona del re, come espressione dell’unitarietà della volontà sovrana. Rinnegando il principio assolutistico non si rinuncia però alla volontà unitaria e, non potendo contare sulla somma delle singole volontà, si ricorre ad una figura giuridica astratta, la nazione. Essa però non rappresenta le varie categorie sociali che costituiscono il popolo, ma riunisce tutti i ceti sociali attorno ad un’idea, un sentimento comune. Con il concetto di nazione, oltre a salvare l’unità della volontà sovrana, si voleva legittimare l’ingresso nelle Istituzioni della borghesia mercantile, militare e burocratica e serviva, soprattutto, a neutralizzare eventuali derive popolari che potessero scaturire dalle istanze dei democratico-radicali.

La nazione, in quanto entità astratta, non poteva agire direttamente, di conseguenza doveva esercitare i suoi poteri per delegazione. In questo modo si spazzano via gli istituti di democrazia diretta, si evita il suffragio universale e si organizza un governo rappresentativo. La volontà è manifestata attraverso i suoi rappresentanti, non solo quelli elettivi, perché anche il re generalmente è considerato un rappresentante della nazione. La Costituzione del regno delle due Sicilie non indica il re come rappresentante della nazione, infatti l’articolo 26 fa esclusivo riferimento al “complesso di tutti i deputati che rappresentano la nazione”.

Da questo elemento si comprende come il fondamento legittimista del potere del re (legittimazione trascendente) resista all’affermarsi del principio della sovranità nazionale. Coesistono pertanto due titoli di investitura: uno autonomo e trascendente ed uno derivativo e rappresentativo. Il re Ferdinando addirittura avrebbe voluto astenersi dal partecipare alla cerimonia di apertura del parlamento (1 ottobre 1820) e delegare al figlio Francesco, Principe Vicario a rappresentarlo. Alla fine, dopo sollecitazioni e preghiere, decise di presenziare di persona alla cerimonia nella quale doveva prestare giuramento ai sensi dell’articolo 166 della Costituzione32.

In questo scenario politico-istituzionale si inseriscono le richieste di autonomia dei siciliani il cui aspetto giuridico-costituzionale più importante era incentrato essenzialmente sul voto dei siciliani (legalmente convocati) che avrebbe deciso sull’unità o separazione della rappresentanza nazionale del regno delle Due Sicilie (e le conseguenti prerogative di un siffatto assetto istituzionale).

Sin dall’inizio il nuovo governo costituzionale affermava che la trattativa non avrebbe potuto riguardare l’indipendenza della Sicilia, anche perché la Costituzione non prevedeva lo smembramento dello Stato e dopo tutto la reclamata indipendenza era essenzialmente voluta da Palermo e non era condivisa dalle altre città siciliane. Anche il progetto di conciliazione prospettato dal governo costituzionale subordinava “l’indipendenza unicamente a ciò che non veniva in collisione colle leggi della successione, e non rompesse quei legami politici fra i due paesi ch dipendono dall’unità del Monarca”. Non deve trarre in inganno la promessa di attribuire una rappresentanza indipendente alla Sicilia contenuta nelle istruzioni consegnate al Gen. Florestano Pepe poco prima della Spedizione in Sicilia in quanto era subordinata a quattro condizioni difficilmente tutte realizzabili: Palermo doveva restituire tutti i prigionieri, e rientrare nell’ordine; il voto di Palermo doveva essere accettato dal resto dell’isola; doveva preliminarmente fissarsi l’unità del Principe, l’unità dell’Armata, e della Marina, la quota dei sussidi, la lista civile, l’unità del Corpo Diplomatico, e della Corte Palatina; infine, Sua Maestà poteva affidare il Governo di Sicilia ad un suo rappresentante sotto un titolo qualunque. Dunque, il governo costituzionale faceva affidamento sul diverso indirizzo politico tra le provincie siciliane, ma l’aspetto più peculiare, che si ripete in tutti i documenti e anche nella formula di giuramento di cui all’articolo 166 della Costituzione, è il richiamo ad una sola monarchia, un solo re, all’unità dello Stato, e non c’è nessun riferimento ai due precedenti regni. Anche nella quarta clausola contenuta nelle istruzioni date al Gen. Pepe si parla di affidare il governo della Sicilia, cioè l’amministrazione della Sicilia ad un rappresentante del re, come si vede non si parla più di regno di Sicilia, ma più semplicemente di “governo della Sicilia”.

A Napoli lo stesso Vicario generale aveva sottolineato le aspirazioni siciliane come istanze anacronistiche, osservando che “la politica dell’Europa era ormai diretta a riunire le grandi masse e non a disgiungere i paesi”33.

L’articolo 167 della Costituzione del regno delle Due Sicilie (art.174 della Costituzione spagnola) prevedeva che “il regno delle due Sicilie è indivisibile, ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla promulgazione della costituzione, nell’ordine qui appresso stabilito”. Il regno uno e indivisibile esprime un’unità sostanziale e organica, per cui non c’era posto per le fazioni o per le autonomie territoriali. Ne scaturisce un modello istituzionale incentrato su uno Stato unitario e centralizzato che si è sviluppato in Europa dopo la rivoluzione francese, con cui si è affermato il principio dell’unità ed indivisibilità dello Stato, principio inizialmente enunciato dalla Costituzione francese del 3 settembre 1791 il cui articolo 1 del titolo II recitava: “il Regno è uno e indivisibile […]”34. Non sono più ammissibili le autonomie locali, anzi si configura un organismo monolitico il cui centro propulsivo è nella capitale ed è ignorato qualsiasi spazio di autonomia. Le articolazioni territoriali, corpi municipali, province e deputazioni provinciali (artt. 205-324 della Costituzione), erano subordinate gerarchicamente al centro. Si volevano così smantellare i residui pluralistici medievali e nel poliedrico concetto di nazione si ravvisava (anche) un’entità unitaria.

Di Stato unitario si era parlato anche nel Congresso di Vienna con l’articolo 104 dell’Atto finale firmato il 9 giugno 1815. La Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie dell’8 dicembre 1816, recepisce l’articolo 104 dell’Atto finale del Congresso di Vienna, e riunisce in un solo Stato i Regni di Napoli e di Sicilia con la nuova denominazione.

Per concludere, credo che le istanze autonomistiche siciliane siano state proposte in uno scenario politico internazionale ed interno nel quale l’interesse delle monarchie restaurate, dopo i rivolgimenti napoleonici, era incentrato nella costruzione dello Stato unitario ed accentrato (di derivazione francese), nel quale le tre funzioni fondamentali erano esercitate da organi dello Stato e pochi erano i margini di autonomia da attribuire ai preesistenti enti territoriali. Dall’esame documentale non rimangono molti dubbi sul fatto che il governo costituzionale non volesse riconoscere alla Sicilia la titolarità di propri poteri, anche legislativi e di indirizzo politico, con cui i siciliani avrebbero potuto agire mediante organi rappresentativi che sarebbero stati espressione diretta delle popolazioni locali. Il Regno delle Due Sicilie nasce da scelte politiche, la Sicilia è sempre al centro del Mediterraneo, ma ormai gli aspetti geopolitici sembrano aver perso interesse negli inglesi, la Sicilia non rappresenta più il simbolo della strategia politica e giuridico-costituzionale da opporre al modello francese e più in particolare a quello napoleonico35.

L’intento era di trasferire alla Sicilia non potestà legislative in determinate materie, ma semplicemente potestà amministrative attraverso gli enti pre-esistenti riconosciuti dalla Carta costituzionale. L’obiettivo fondamentale che si proponeva l’appena nato governo costituzionale era di conservare l’unità politica36 appena raggiunta in modo da evitare che un eventuale pluralismo istituzionale potesse degenerare in separatismo istituzionale e che tutte le articolazioni territoriali si ispirassero ad un comune sistema di valori.

Bibliografia

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1La Farina, Giuseppe, Storia d’Italia dal 1815 al 1850 (Torino, SEI, 1860), I, p. 193;

2Ibíd., p. 194.

3Camera, Augusto; Fabietti, Renato, L’età contemporanea (Bologna, Zanichelli, 1969), p. 31; Amodeo, Adolfo, L’età del risorgimento italiano (Napoli, ESI, 1946), pp. 271-274; Villari, Rosario, Storia contemporanea (Bari, Laterza, 1975), p. 55.

4Le Giunte di scrutinio vennero istituite a Napoli con regio decreto del 6 giugno 1821 per «giudicare la condotta di tutti gl’impiegati dello Stato, ed anco esaminare la vita d’ogni classe di cittadini», Fardella, Vincenzo, Marchese di Torrearsa, Ricordi su la Rivoluzione siciliana del 1848 e 1849 (Palermo, Sellerio, 1988), p. 27.

5Amari, Michele, Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820, Interrogatorio a Requesenz (a cura di) Crisantino, Amelia (Palermo, Mediterranea Ricerche storiche, 2006), II, pp. 731-744.

6La Farina, Giuseppe, cit., (n. 1), pp. 198-199.

7Palmeri, Nicolò, Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816, con un’appendice sulla rivoluzione del 1820 (opera postuma, Losanna, S. Bonamici e Compagni, Tipografi-Editori, 1847), p. 331.

8Nicosia, 1778, carbonaro, già deputato al parlamento del 1812, fu un acceso sostenitore della riforma della Costituzione in senso liberale, sul modello di quella inglese, aderì al “Club degli Amici della Costituzione e dell’Alleanza Britannica”.

9Palmeri, Nicolò, Saggio, cit. (n. 7), pp. 353-359.

10Crisantino, Amelia, Introduzione agli studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII sec. al 1820 di Michele Amari (Palermo, Mediterranea, Ricerche Storiche, 2010), XIV, pp. 150-154.

11Calà Ulloa, Pietro, Considerazioni sullo Stato economico e politico della Sicilia, relazione riservatissima, Trapani, 3 agosto 1838, in Archivio Storico del Museo Nazionale di San Martino in Napoli, Fondo Nisco, 15, XLVIII-LIV, pubblicata in Pontieri, Ernesto, Il Riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell’Ottocento, saggi storici, Ferdinando II di Borbone e la Sicilia: momenti di politica riformatrice, le condizioni della Sicilia ai principi del 1838 in due documenti inediti (Napoli, ESI, 1965), pp. 238-239.

12L’antico Parlamento siciliano fu organo di rappresentanza prevalentemente di baroni e prelati, privo di una funzione politica, senza poteri legislativi o deliberativi. Solo più tardi furono ammessi i rappresentanti delle città demaniali, con poche prerogative. Il Parlamento serviva per attestare il consenso al re, cioè attraverso il Parlamento si riconosceva la personalità regia ad ogni sovrano, si prendeva cognizione delle leggi statuite e delle decisioni in materia fiscale sancite dal re, ma l’assemblea non poteva esercitare nessun potere partecipativo, al più si potevano perorare interessi e privilegi di casta. Baviera Albanese, Adelaide, Cenni sulle istituzioni parlamentari in Sicilia, in Scritti Minori (Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 1992), p. 163; Di Matteo, Salvo, Storia dell’antico Parlamento di Sicilia 1130-1849 (Palermo, Graficreo, 2012), pp. 8-10.

13Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, articolo 104, in Anchieri, Ettore, La Diplomazia contemporanea, Raccolta di documenti diplomatici 1815-1956 (Padova, Cedam, 1959), p. 20.

14Legge fondamentale del regno delle Due Sicilie dell’ 8 dicembre 1816, in Collezione delle leggi de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie, numero 565 (Napoli, Stamperia Reale, 1816), il cui preambolo recitava: “Il Congresso di Vienna nell’atto solenne a cui dee l’Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità de’ diritti della nostra corona, ha riconosciuto Noi ed i nostri eredi e successori re del regno delle Due Sicilie; Ratificato un tale atto da tutte le Potenze, volendo Noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e costituire per legge stabile e perpetua de’ nostri Stati le disposizioni seguenti”.

15Sul tema lingua e nazione si veda Lo Piparo, Franco, Il caso Sicilia, una nazione senza lingua, Nationales Sebstverständinis im aktuellen Diskurs über Sprache, Literatur und Geschichte Italiens (Tübingen, Stauffenburg Verlag, 2006), pp. 35-50.

16Scrive Cortese: “Si sapeva che suo [baronaggio siciliano] ardente desiderio era assicurare alla patria una piena autonomia da Napoli; era noto che viva antipatia aveva per la Costituzione spagnola, troppo democratica di fronte a quella del 1812 e nelle sue basi inaccettabile per un’aristocrazia come la siciliana, che, tuttora solita a considerare la Costituzione come solenne conferma del privilegio, nella concessa non vedeva affatto tutelato il proprio […] gran parte della nobiltà aveva cominciato a riunirsi e a discutere sulla opportunità di cospirare per ottenere sia l’indipendenza della Sicilia da Napoli, sia la Costituzione del 1812”, Cortese, Nino, La prima rivoluzione separatista siciliana, 1820-1821 (Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1951), p. 38.

17Palermo, dove aveva principalmente dimora la nobiltà dell’Isola, alla notizia dei moti di Napoli insorse perché fosse rimessa in vigore la Costituzione siciliana e l’autonomia dell’isola. L’insurrezione politica degenerò anche in lotta civile di classi rurali contro i signori e di città minori contro Palermo. La lotta civile era favorita dal Re, che per mezzo di emissari spingeva alcune delle città della Sicilia orientale, gelose di un predominio di Palermo, a preferire la Costituzione di Spagna a quella siciliana del 1812, Rodolico, Niccolò, Sommario storico (4a edizione, Firenze, Felice Le Monnier, 1940), pp. 43-44.

18A questo proposito, il quadro tradizionale, generalmente accolto, di una Sicilia che resiste ciecamente alle prospettive unitarie della monarchia meridionale, merita di essere riveduto e corretto in misura piuttosto considerevole. Non tutti i siciliani, infatti, si dichiararono per principio contrari alla politica del ministero napoletano. Ostile senza dubbio è il baronaggio: diffidente è Palermo. Ma Palermo non è tutta la Sicilia, e la nobiltà non è la sola che rappresenti gli interessi e le tradizioni politiche dell’isola. Renda, Francesco, Risorgimento e classi popolari in Sicilia 1820-1821 (Milano, Feltrinelli, 1968), p. 12.

19Palmeri, Nicolò, Considerazioni sul decreto del Parlamento di Napoli che dichiarò nulla la convenzione di Palermo de’ 14 ottobre 1820 (Palermo, presso Francesco Abbate, 1821), p. 5.

20Documento n. I, Istruzioni pel Tenente Generale D. Florestano Pepe, Comandante Generale della Spedizione in Sicilia, in Palmeri, Nicolò, Considerazioni, cit. (n. 19), pp. 41-44.

21Documento n. II, Indirizzo al re per chiedergli l’indipendenza della Sicilia, in Palmeri, Nicolò, Considerazioni, cit. (n. 19), pp. 44-46.

22Lettera del Tenente Generale D. Florestano Pepe Comandante le truppe in Sicilia a S.E. il Principe di Villafranca Presidente della Suprema Giunta Provvisoria di Governo (18 settembre 1820), in Palmeri, Nicolò, Considerazioni, cit. (n. 19), pp. 51-52.

23Spellanzon, Cesare, Storia del risorgimento e dell’Unità d’Italia (Milano, Rizzoli, 1951), I, pp. 821-822.

24Convenzione fatta fra il Tenente Generale D. Florestano Pepe Comandante delle armi in Sicilia, ed il Principe di Paternò, in Palmeri, Nicolò, Considerazioni, cit. (n. 19), pp. 52-53.

25Spellanzon, Cesare, cit. (n. 23), p. 824.

26Decreto emanato da Francesco Vicario Generale il 15 ottobre 1820, in Palmeri, Nicolò, Considerazioni, cit. (n. 19), pp. 53-54.

27Carta del 4 giugno 1814, Preambolo, in Saitta, Armando, Costituenti e Costituzioni della Francia Moderna (Torino, Einaudi, 1952), p. 245.

28Costituzione del Regno delle Due Sicilie, in Aquarone, Alberto, D’addio, Mario, Negri, Guglielmo (a cura di), Le Costituzioni italiane (Milano, Edizioni di Comunità, 1958), p. 466.

29L’articolo 15 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie recita: “La potestà di far le leggi risiede nel Parlamento col Re”, in Le Costituzioni, cit. (n. 28), p. 467.

30Articolo 26 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, in Le Costituzioni, cit. (n. 28), p. 468.

31La Costituzione del Regno delle Due Sicilie, si apre con il seguente Preambolo: “Sappiate, che il Parlamento del regno delle Due Sicilie ha decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie. Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della società […], in Le Costituzioni, cit. (n. 28), p. 465.

32Articolo 166 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, in Le Costituzioni, cit. (n. 28), pp. 485-486.

33Moscati, Ruggero, Il Mezzogiorno d’Italia nel Risorgimento ed altri saggi (Messina-Firenze, Casa Editrice D’Anna, 1972), p. 86.

34Costituzione del 3 settembre 1791, articolo 1 del Titolo II, in Saitta, Armando, cit. (n. 27), p. 69.

35Ignoranti, la più parte, sospirerebbero forse unLord Alto Commissario,come in Malta e nelle Isole Ionie. E si dan a credere che potesse la Gran Bretagna nutrir un qualche ambizioso desiderio di acquistar la Sicilia. Né bastò a disingannarli il fatto che la Inghilterra, padrona delle deliberazioni nel Congresso di Vienna, stiè contenta all’acquisto dìpochi scogli nel Mediterraneo,perché dimandavan poche speseepiccoli presidi,che le assicuravano intanto la supremazia marittima, Calà Ulloa, Pietro, cit. (n. 11), p. 240.

36Sull’argomento scrive Nino Cortese: “E non macò chi con qualche coraggio e con notevole acutezza affrontò in pieno il problema, ed, affermando che era un fraintendere gli avvenimenti il credere che si trattasse di una rivoluzione voluta esclusivamente da Palermo e come tale facilmente reprimibile, e che, allo stato delle cose, era ormai necessario e giusto accordarsi con i ribelli, espose quanto il Governo avrebbe dovuto concedere per salvare, attraverso l’indipendenza amministrativa dell’isola, l’unità politica dello Stato”, Cortese, Nino, cit. (n. 16), p. 106.

Received: January 16, 2018; Accepted: May 30, 2018

Dirección para correspondencia: Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna A.D. 1088. Professore di ricerca di Diritto e Storia Costituzionale nel DISES-Centro di Ricerche Giuridiche e Politico-Costituzionali, Sede di Ricerca di Forlì. Indirizzo: Viale Fulcieri Paulucci di Calboli, 144. 47121 Forlì (Italia). dises@email.it; segreteria@storiacostituzionaledelrisorgimento.it; angelo.grimaldi3@unibo.it

This paper is the result of the academic activity of the author in the Centre for Legal, political, and Constitutional Research.

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